Ricorso Inammissibile: Perché Limitarsi a Ripetere i Motivi d’Appello è una Strategia Perdente
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere le regole del gioco. Presentare un ricorso inammissibile non solo porta a una sicura sconfitta, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre una lezione preziosa su questo tema, chiarendo perché un ricorso non può essere una semplice fotocopia dei motivi già presentati e respinti in appello, specialmente in un caso complesso come la bancarotta fraudolenta.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la sua colpevolezza. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dalla legge fallimentare. Questa attenuante avrebbe potuto comportare una significativa riduzione della pena, ma i giudici di merito l’avevano negata.
Il Cuore del Problema: Un Ricorso Inammissibile
Il punto centrale della controversia non è tanto l’applicabilità o meno dell’attenuante, quanto la modalità con cui il ricorso è stato formulato. La difesa dell’imputato si è limitata a riproporre le stesse identiche argomentazioni già avanzate e, soprattutto, già puntualmente respinte dalla Corte di Appello. Questo approccio ha trasformato l’impugnazione in un atto destinato al fallimento.
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, un ricorso deve contenere una critica specifica, argomentata e pertinente contro le ragioni esposte dai giudici del grado precedente. Limitarsi a ripetere le proprie tesi, ignorando le risposte già fornite dalla Corte d’Appello, equivale a non assolvere alla funzione tipica dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile definendolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati fossero solo “apparenti”, in quanto si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare, evidenziandone vizi logici o errori di diritto.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva già spiegato, con una motivazione ritenuta “esente da vizi”, perché il danno patrimoniale causato dalla distrazione dei beni non potesse essere considerato di “particolare tenuità”. Il ricorrente, invece di contestare specificamente questo ragionamento, si è limitato a riaffermare la sua posizione. Tale condotta, secondo la Cassazione, rende il ricorso non specifico e quindi inaccoglibile. Citando consolidata giurisprudenza, la Corte ha ribadito che i motivi di ricorso devono attaccare la ratio decidendi (la ragione della decisione) della sentenza impugnata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici specifici, perché quella decisione è sbagliata. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strada che conduce direttamente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro). Per avere una reale possibilità di successo, l’atto di impugnazione deve essere una critica mirata e argomentata, non un eco di battaglie già perse.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ad esempio perché si limita a ripetere pedissequamente i motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, omettendo di formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Perché nel caso di specie non è stata concessa l’attenuante del danno di particolare tenuità?
La Corte territoriale aveva già stabilito, con una motivazione ritenuta corretta dalla Cassazione, che il danno derivante dal valore dei beni distratti non poteva essere considerato di particolare tenuità, escludendo così l’applicabilità dell’attenuante.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso esaminato è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1291 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1291 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 223, 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942 (capo 1);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, R.D. 267/1942, è manifestamente infondato e non è deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale, invero, con motivazione esente da vizi (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ha affermato che, anche prescindendo dal passivo, il danno corrispondente al valore dei beni distratti non può considerarsi di particolare tenuità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025