Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Copia
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente ripetere le stesse lamentele. È necessario presentare motivi nuovi e specifici, altrimenti si rischia una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, che ha respinto l’appello di un imputato condannato per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni procedurali.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale, vedeva la sua condanna confermata anche dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della sentenza. L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali: contestava l’effettiva offensività della sua condotta e criticava il diniego delle pene sostitutive da parte dei giudici di merito.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. Con una sintetica ma chiara ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una constatazione precisa: i motivi presentati non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già esaminate e respinte, con argomentazioni corrette e logiche, dalla Corte d’Appello. In pratica, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi procedurali, ma si è limitato a manifestare il suo dissenso rispetto a una decisione già motivata in modo esauriente.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare errori di diritto specifici commessi dal giudice precedente, non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i giudici d’appello avevano già adeguatamente spiegato perché la condotta dell’imputato fosse penalmente rilevante (pag. 2 della sentenza impugnata) e perché non meritasse di accedere a pene alternative alla detenzione (pagg. 2-3). Ripetere tali doglianze senza attaccare la logicità giuridica delle motivazioni della sentenza d’appello rende il ricorso privo della sua funzione essenziale e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze molto concrete. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma significativa (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: risarcitoria per l’impiego di risorse pubbliche in un ricorso superfluo e deterrente, per scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. La decisione, quindi, serve da monito: il diritto di difesa deve essere esercitato con serietà e consapevolezza degli strumenti processuali, evitando abusi che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 495 del codice penale, ovvero false dichiarazioni a un pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36179 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTWI AGYEI NOME COGNOME nato a CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che i due motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 2 sulla offensività della condotta e pagg. 2-3 sul diniego delle pene sostitutive);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P . Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025