Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un appello contro una sentenza di condanna, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, dettagliati e che si confrontino direttamente con le argomentazioni del giudice precedente. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questo provvedimento offre uno spaccato preciso sui criteri di specificità richiesti per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso: Un Appello Dopo la Condanna per Evasione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a tre principali motivi:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. La mancata applicazione di una pena sostitutiva, in particolare la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
L’appellante sosteneva, in sintesi, che la sua condotta fosse di lieve entità e che meritasse un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma nella modalità con cui sono state presentate. Secondo la Corte, l’intero ricorso era viziato da genericità e aspecificità, poiché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contestarne in modo puntuale e logico il ragionamento.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi dell’appello, evidenziandone le carenze argomentative. Questa analisi è un’utile guida per comprendere cosa rende un’impugnazione inefficace.
### Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Sul primo punto, la Corte d’Appello aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. per due ragioni: la gravità della condotta e il fatto che l’imputato avesse già beneficiato in passato della stessa norma per un reato della medesima indole. Il ricorso in Cassazione, secondo i giudici, non si è confrontato con queste specifiche argomentazioni, risultando quindi privo della necessaria specificità. In pratica, non ha spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata.
### Il Rifiuto delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato aspecifico. La Corte territoriale aveva sottolineato l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato che potessero giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente non ha contestato questa valutazione nel merito, non ha indicato quali elementi positivi sarebbero stati trascurati, rendendo anche questa censura inammissibile.
### La Mancata Applicazione della Pena Sostitutiva
Infine, riguardo alla richiesta di conversione della pena, il ricorso è stato considerato meramente riproduttivo di argomenti già vagliati e disattesi. I giudici di merito avevano concluso che, data la personalità dell’imputato, la conversione in pena pecuniaria non avrebbe garantito un’adeguata finalità rieducativa. Il ricorso si è limitato a ripetere la richiesta senza smontare questo preciso e logico argomento, configurandosi come un tentativo generico di ottenere una revisione non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e Pertinente
La decisione in esame ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere un dialogo critico con la sentenza che si impugna. Non può essere una semplice riproposizione di tesi già sconfitte o una lamentela generica. È necessario individuare i passaggi logici della decisione precedente e dimostrare, con argomenti giuridici pertinenti, perché siano errati. Un appello che non rispetta questi criteri è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, non specifico e non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte.
Perché non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in questo caso?
La non punibilità non è stata concessa perché l’imputato aveva già beneficiato in passato di tale istituto per un reato simile e perché la gravità della sua condotta è stata ritenuta ostativa. Il ricorso non ha contestato validamente queste motivazioni.
È possibile ottenere la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria se si hanno precedenti?
La decisione dipende dalla valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato. In questo caso, la Corte ha confermato che la conversione non avrebbe garantito un’adeguata finalità rieducativa, proprio in considerazione della personalità del condannato, desumibile anche dai suoi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Russo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 9 settembre 2025;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, ribadito nella citata memoria, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato, da un lato, l’ostatività legata al già avvenut riconoscimento di tale beneficio in occasione di un precedente reato della stessa indole e, dall’altro, la gravità della condotta tenuta (v. p. 3 de sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta, altresì, aspecifico in quanto non si misura affatto con gl apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, ove la sentenza sottolinea l’assenza di elementi positivi valutabili a favore dell’imputato (v. p. 3 dell sentenza impugnata);
Ritenuto che l’ultimo motivo di ricorso, pure rafforzato con la memoria citata, relativo alla mancata applicazione di pena sostitutiva, in particolare della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, risulta, oltre che generico, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato come, considerata la personalità dell’imputato, la conversione della pena non garantirebbe un’adeguata finalità rieducativa (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025