Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Con l’ordinanza n. 6728/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere esaminato, non può essere generico. L’analisi di questa decisione evidenzia come la mancanza di censure specifiche contro la sentenza impugnata porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. I motivi del ricorso si concentravano su una presunta errata valutazione delle prove e sul mancato accoglimento della richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, le doglianze erano state formulate in termini eccessivamente generici e reiterativi di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l’impugnazione non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto i motivi proposti erano caratterizzati da genericità e manifesta infondatezza. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso generico è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, ha evidenziato come il ricorso si limitasse a contestare genericamente la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, senza però articolare critiche specifiche e puntuali. L’affermazione di responsabilità, secondo i giudici di legittimità, era solidamente fondata sulla dichiarazione di un operante che aveva visto l’imputato sulla pubblica via. Il ricorso non offriva elementi concreti per smontare la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto congruamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche. La sentenza d’appello aveva correttamente evidenziato l’assenza di elementi positivamente valutabili che potessero giustificare una riduzione della pena. Anche su questo punto, il ricorrente non ha fornito argomentazioni specifiche, ma si è limitato a una contestazione generica e non circostanziata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante monito per la redazione degli atti di impugnazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione di un giudice. È necessario che il ricorso contenga censure specifiche, dettagliate e pertinenti, che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o violazioni di legge. Un’impugnazione che si traduce in una mera ripetizione di argomentazioni già respinte o in una critica astratta è destinata a essere dichiarata inammissibile, comportando per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, manifestamente infondati, meramente reiterativi di argomentazioni già esaminate e non articolano censure specifiche contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Perché sono state negate le attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche sono state negate perché, secondo la valutazione dei giudici di merito confermata dalla Cassazione, mancavano elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato che potessero giustificare la concessione di una riduzione di pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA(.383
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME so inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi e diret a contestare la motivazione in punto di affermazione della responsabilità e di diniego del attenuanti generiche senza, tuttavia, articolare specifiche censure;
rilevato che il ricorso si limita a lamentare l’errata valutazione delle prove e l’o risposta alle giustificazioni addotte in termini assolutamente generici, trascurando c l’affermazione di responsabilità è fondata sulle dichiarazioni dell’operante che vide l’impu sulla pubblica via, intento a parlare con altra persona (pag.1), e che è congruament giustificato il diniego delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivamen valutabili (pag. 2);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore COGNOME
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