Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e pertinenti. Un appello generico, che non si confronta con le argomentazioni del giudice precedente, rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile. Questa ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze negative di una strategia difensiva inadeguata, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici per l’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da una condanna emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Taranto per un reato previsto dall’art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006, una norma che punisce attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La sentenza di primo grado era stata confermata integralmente dalla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: la mancanza assoluta di motivazione da parte della Corte d’Appello. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni della loro decisione.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e di natura squisitamente procedurale: il ricorrente non si è minimamente confrontato con la decisione impugnata. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, si è limitato a una critica generica e astratta.
La Mancanza di Confronto con la Sentenza Impugnata
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, riprodotto e validato il calcolo della pena effettuato in primo grado. Questo calcolo era stato dettagliato in ogni sua fase, dimostrando la sua correttezza logico-giuridica. Il ricorso, al contrario, ignorava completamente questa parte della motivazione, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento specifico.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si basano su un principio cardine del diritto processuale: chi impugna una sentenza ha l’onere di criticare specificamente le ragioni che la sostengono. Non è sufficiente una generica doglianza. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva chiarito che la pena base di due anni di reclusione era stata correttamente ridotta, prima per la concessione delle attenuanti generiche e poi per la scelta del rito abbreviato, arrivando a una condanna finale di 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Essendo una pena legale e il calcolo corretto, non vi era alcun vizio di motivazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque affronti un processo penale: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico di alta precisione. Limitarsi a ripetere argomenti generici o a lamentare una mancanza di motivazione senza indicare dove e perché la sentenza sarebbe carente è una strategia destinata al fallimento. Le conseguenze, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, sono severe: la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, alla Cassa delle ammende. Un esito che aggrava la posizione del condannato senza offrirgli alcuna possibilità di revisione della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non si è confrontato con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a eccepire una generica e assoluta mancanza di motivazione senza contestare il calcolo della pena che la Corte d’Appello aveva dettagliatamente confermato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Come era stata calcolata la pena nel caso di specie?
La pena era stata calcolata partendo da una base di due anni di reclusione. Questa è stata poi ridotta prima per l’applicazione delle attenuanti generiche e, successivamente, per la scelta del rito abbreviato, risultando in una pena finale di 10 mesi e 20 giorni di reclusione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6462 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che con sentenza in data 24 maggio 2023 la Corte di appello di Lecce, sezione dis di Taranto, ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2022 del GUP del Tribunale di Ta che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge per il reato dell’art. 256-bis d 152 del 2006;
Rilevato che il ricorrente ha eccepito la mancanza assoluta di motivazione;
Considerato che il ricorrente non si è confrontato affatto con la decisione impugnata riprodotto il calcolo della pena formulato in primo grado, dimostrando che era corretto: base di anni 2 di reclusione è stata ridotta prima per le attenuanti generiche e poi p mesi 10 e giorni 20 di reclusione;
Rilevato che si tratta di pena legale;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla dec dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammend equitativamente fissata in tremila euro;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna’llit ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente