Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità dei Motivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un atto di appello redatto in termini generici e non specifici. Questa decisione sottolinea l’importanza per la difesa di formulare censure precise e pertinenti, pena non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90), confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando in un unico motivo la ‘mancanza, apparenza ed inadeguatezza’ della motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso presentato era formulato in termini ‘del tutto aspecifici’, contenendo censure ‘assolutamente generiche’ sulla motivazione della pronuncia impugnata. In sostanza, il ricorrente non ha intrapreso un confronto critico con le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a una doglianza astratta e non circostanziata.
Le Motivazioni: Perché un ricorso deve essere specifico?
La Corte ha richiamato il dettato degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, che stabiliscono i requisiti di specificità dei motivi di ricorso a pena di inammissibilità. Un’impugnazione non può essere una mera ripetizione di argomenti già spesi o una generica lamentela sulla decisione. Al contrario, deve indicare con precisione:
* I punti specifici della decisione che si contestano.
* Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica.
* Un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Nel caso di specie, mancava totalmente questo ‘confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum’. Il ricorso si è rivelato un atto sterile, incapace di innescare una reale valutazione da parte della Corte di Cassazione, il cui ruolo non è quello di rivedere l’intero processo, ma di giudicare su specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione, a patto che questi siano chiaramente illustrati dall’appellante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente per Cassazione, richiede un’analisi approfondita e una redazione meticolosa. Non è sufficiente esprimere dissenso; è indispensabile ‘demolire’ argomentativamente la decisione impugnata, punto per punto. Un ricorso inammissibile non solo priva l’assistito dell’ultima opportunità di difesa, ma lo espone anche a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di tremila euro. La professionalità dell’avvocato si misura anche e soprattutto nella capacità di redigere atti che superino questo primo, fondamentale, vaglio di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano formulati in termini del tutto generici e non specifici, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando così i requisiti di legge.
Quali sono i requisiti essenziali di un ricorso per non essere inammissibile?
Secondo la Corte, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, confrontandosi puntualmente con le giustificazioni della decisione che si contesta, come previsto dagli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5359 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da RAGIONE_SOCIALE, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente, nel motivo unico proposto, si duole della mancanza, apparenza ed inadeguatezza della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il P sidente