Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 15/04/1989
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11/06/2024, la Corte d’Appello di Bari, in riforma ‘Iella senten emessa dal GUP del Tribunale di Bari in data 05/07/2023, ha disposto il dis$ equestro e l restituzione all’avente diritto della somma di denaro in sequestro, confernnand ) nel rest condanna di COGNOME NOME alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione e, i C 20.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90.
Con unico motivo, il difensore del ricorrente deduce la mancanza di mothazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. con riferimento alla sussistenza di eventuali caus proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, con un motivo che si profila apodittico ed assertivo, lamenta N mancanza motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex a t. 129 c.p. senza tuttavia specificare a quali cause di proscioglimento faccia riferimento né i ivali ele fattuali o giuridici avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale a rilevarne l’esistenza.
La Corte d’Appello ha compiutamente vagliato i motivi di impugnaz one proposti dall’appellante, confutandoli con argomentazioni giuridicamente corrette e logicament ineccepibili. In particolare, quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto nella fat cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, la Corte ha evidenziato come il qua ititativo sostanze stupefacenti rinvenute (oltre 90 grammi di cocaina, circa 137 gramm di hashish e circa 50 grammi di marijuana), la loro eterogeneità, le modalità di occAltamento rinvenimento di materiale per il confezionamento e la presenza di appuri i manoscrit contenenti nominativi e cifre fossero tutti elementi che deponevano per lo s . rolgimento di un’attività continuativa e non occasionale di spaccio.
Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia manifestamente infondato, quanto generico, in fatto, privo di confronto con la decisione impugnata, noi scandito necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (C3ss., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privo di analisi censoria degli argomenti posti i fondame della affermazione della penale responsabilità del prevenuto.
La mera evocazione di una verifica ex art. 129 c.p.p., senza precisare cHali cause d proscioglimento sarebbero state trascurate, rappresenta un’inammissibile so lecitazione a questa Corte a compiere una rivisitazione del materiale probatorio, inibita in sede ii legitt
Nel caso di specie, l’approfondita motivazione della sentenza impugna a – che ha puntualmente dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto provata la penale esponsabili dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio – contiene in sè la valutazione sull’in: ussisten cause di proscioglimento.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod proc.pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandc si assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente