Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia l’Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto della richiesta, ma comporta anche costi aggiuntivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina perfettamente questo principio, respingendo l’appello di un automobilista perché basato su motivi troppo generici. Analizziamo insieme il caso e le importanti lezioni che ne derivano.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla condanna di un automobilista, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello, per il reato previsto dall’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada. Si tratta del rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico richiesto dalle forze dell’ordine. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo: la presunta “mancanza della motivazione” nella sentenza d’appello.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione non si è basata sulla colpevolezza o innocenza dell’automobilista, ma esclusivamente sulla modalità con cui l’appello è stato formulato. I giudici hanno stabilito che il motivo presentato non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per un valido ricorso in sede di legittimità.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità
La Corte ha spiegato che il motivo sollevato era del tutto generico. Invece di contestare punti specifici del ragionamento dei giudici d’appello, il ricorrente si era limitato a una “astratta riproposizione di principi giuridici”. Questo tipo di approccio è considerato inefficace e contrario a quanto stabilito dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Secondo la legge, un ricorso deve contenere:
1. Ragioni di diritto specifiche: Un’analisi precisa delle norme che si ritengono violate e del perché la sentenza impugnata le ha interpretate o applicate in modo errato.
2. Dati di fatto pertinenti: Il richiamo a elementi concreti emersi nel processo che supportano le proprie argomentazioni.
Il ricorso in esame era privo di entrambi questi elementi, trasformandosi in una critica vaga e non in un’analisi puntuale della decisione precedente. Pertanto, la Corte lo ha ritenuto un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità è la chiave per un ricorso efficace. Non è sufficiente lamentare una generica “mancanza di motivazione” o riproporre teorie legali astratte. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che l’atto di impugnazione individui con chiarezza gli errori logico-giuridici commessi nella sentenza precedente, collegandoli a precisi elementi di fatto e di diritto. In caso contrario, il risultato sarà inevitabilmente un ricorso inammissibile, con una perdita di tempo e un aggravio di costi per chi lo ha proposto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché presentava motivi generici e si limitava a riproporre principi giuridici astratti, senza fornire le specifiche ragioni di diritto e i dati di fatto necessari per contestare la sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per un ricorso valido in Cassazione?
La legge richiede che i motivi del ricorso siano specifici e non generici. L’atto di impugnazione deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono la richiesta, contestando in modo puntuale il ragionamento della sentenza che si intende annullare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 11/11/1982
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulli NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale il 07/06/2022, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, che si risolvono nella astratta riproposizione di principi giuridici, appalesandosi pertanto del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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