Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sulla Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione, specificità e un’argomentazione puntuale. Quando questi elementi mancano, il rischio è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a tale esito, specialmente quando si contesta una condanna per reati gravi come lo spaccio di stupefacenti. Comprendere questa decisione è fondamentale per capire perché non basta appellarsi in modo generico, ma è necessario costruire una difesa solida e circostanziata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/90, relativo alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su un unico motivo: il mancato riconoscimento di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. L’obiettivo era ottenere un proscioglimento, sostenendo che non sussistessero gli elementi per una condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto la richiesta senza entrare nel merito della questione. La Corte ha infatti dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che i giudici abbiano confermato la colpevolezza dell’imputato nel dettaglio, ma piuttosto che il modo in cui il ricorso è stato presentato non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno sottolineato che l’unico motivo di ricorso era affetto da indeterminatezza della censura. In altre parole, l’argomentazione presentata era un ‘mero enunciato stereotipo’, una formula generica e astratta, priva di qualsiasi collegamento concreto con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello aveva basato la sua condanna su una valutazione attenta delle circostanze di fatto emerse dalle indagini, ritenendo provata la condotta di detenzione e spaccio. Il ricorso, invece, non contestava specificamente questi punti, non evidenziava errori logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di secondo grado, né offriva una lettura alternativa e coerente dei fatti. Si limitava a enunciare un principio generale (la ricerca di cause di non punibilità) senza calarlo nella realtà processuale del caso. Questa mancanza di specificità rende il motivo di ricorso non scrutinabile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso, specialmente in sede di legittimità, non può essere una semplice lamentela. Deve essere un’analisi critica, puntuale e motivata del provvedimento che si intende impugnare. Chi presenta un ricorso deve indicare con chiarezza quali parti della sentenza sono errate, per quali ragioni giuridiche o logiche, e come questi errori abbiano inciso sulla decisione finale. L’uso di formule generiche o ‘stereotipate’ non solo è inefficace, ma porta a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie. La lezione è chiara: la difesa tecnica richiede un lavoro di precisione, dove ogni censura deve essere ancorata saldamente agli atti del processo e alla logica della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sua indeterminatezza e genericità. Il motivo presentato era un ‘mero enunciato stereotipo’ senza alcun collegamento specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è un ‘mero enunciato stereotipo’?
Significa che l’argomentazione è una formula generica, astratta e pre-impostata, che non critica in modo specifico e puntuale il ragionamento del giudice nel caso concreto. È una contestazione che potrebbe essere applicata a molti casi diversi, senza un’analisi personalizzata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3992 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 12/05/1995
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – avente ad oggetto il mancato riconoscimento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 contestato all’imputato – è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.