Ricorso Inammissibile: La Necessità di una Critica Specifica alla Sentenza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, sottolineando come la presentazione di un ricorso inammissibile per la sua genericità porti a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso riguarda una condanna per il reato di ricettazione, confermata a causa dell’incapacità dell’imputato di contestare efficacemente le prove a suo carico.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputata, ritenuta responsabile di aver ricevuto un assegno di provenienza illecita, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo che la sua responsabilità penale non fosse stata adeguatamente provata.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso presentato, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura ‘aspecifica’ della doglianza. In altre parole, l’atto di impugnazione si limitava a una critica generica e non entrava nel merito della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la ricorrente non si sia confrontata con l’argomento centrale su cui si fondava la sua condanna: il fatto che l’assegno, oggetto del reato di ricettazione, era stato pacificamente incassato sul suo conto corrente personale. Questo elemento, valorizzato dalla Corte d’Appello, costituiva la prova chiave della sua consapevolezza e del suo coinvolgimento nel reato.
La Critica ‘Apparente’ e la sua Irrilevanza
La Corte ha definito la doglianza della ricorrente come ‘soltanto apparente’. Questo termine indica una critica che, pur essendo formalmente presente, è vuota di contenuto sostanziale. Non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di smontare, con argomentazioni logico-giuridiche, il ragionamento seguito dal giudice del grado precedente. Omettere di confrontarsi con il cuore della motivazione rende l’impugnazione inutile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è chiara e diretta. Un ricorso, per essere ammesso all’esame di merito, deve contenere una critica specifica e pertinente alla decisione che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico o riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma è necessario indicare con precisione dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. Nel caso di specie, la prova documentale dell’incasso dell’assegno sul conto della ricorrente era un fatto così centrale e decisivo che la sua mancata contestazione nel ricorso ha reso quest’ultimo privo di fondamento e di serietà. La Corte, pertanto, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, senza nemmeno entrare nel merito della questione di colpevolezza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, richiede rigore e specificità. Presentare un appello generico non solo è inefficace per ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito a formulare i motivi di ricorso in modo dettagliato e argomentato, confrontandosi punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata, pena l’immediata reiezione dell’atto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, ovvero troppo generico. La ricorrente non ha formulato una critica argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello, omettendo di confrontarsi con le prove a suo carico.
Qual era l’elemento di prova decisivo nel caso di ricettazione?
L’elemento di prova decisivo, che la ricorrente non ha contestato nel suo ricorso, era la circostanza che l’assegno di provenienza illecita fosse stato incassato direttamente sul suo conto corrente personale.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4855 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 10/09/1989
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata per reato di ricettazione contestato, non è consentito, perché aspecifico: invero, si confronta con la trama motivazionale del provvedimento impugnato, che ha valorizzato la circostanza per cui l’assegno ricettato di cui al capo A) è comunque incassato sul conto corrente della odierna ricorrente (si veda, i particolare, pag. 3);
che, dunque, la doglianza è soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente