Ricorso in Cassazione: Perché la Genericità Porta all’Inammissibilità
Quando si presenta un’impugnazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un approccio generico, che non entra nel merito delle ragioni esposte nella sentenza precedente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di un confronto puntuale con la decisione impugnata, specialmente su temi complessi come la recidiva.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’oggetto del contendere era il riconoscimento della recidiva, un’aggravante che incide notevolmente sulla determinazione della pena. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, ma con un’impostazione che si è rivelata fatale per l’esito del giudizio. L’unico motivo di ricorso, infatti, si limitava a riproporre i medesimi argomenti già esposti nel giudizio d’appello, senza tuttavia affrontare e contestare le specifiche risposte fornite dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (se la recidiva fosse stata correttamente applicata o meno), ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha constatato che il ricorso mancava del requisito essenziale della specificità. Invece di criticare il ragionamento logico-giuridico della sentenza d’appello, il ricorrente si è limitato a una sterile ripetizione delle sue precedenti difese.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara e didattica. La sentenza d’appello aveva fornito una giustificazione precisa per il riconoscimento della recidiva. I giudici di secondo grado avevano evidenziato come la “reiterazione di condotte illecite” da parte dell’imputato fosse sintomatica di una “persistente pericolosità”. Questa pericolosità, a sua volta, era stata ritenuta “influenzata dalle pregresse condanne”.
Il ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, avrebbe dovuto attaccare questo specifico ragionamento. Ad esempio, avrebbe potuto argomentare perché la reiterazione dei reati non dimostrava una persistente pericolosità nel caso concreto, o perché le condanne passate non avevano influenzato la commissione dei nuovi illeciti. Invece, limitandosi a ripetere argomenti già vagliati e respinti, il ricorso si è dimostrato privo di quella criticità necessaria per superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: l’onere di specificità delle impugnazioni. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario spiegare perché, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente è errato. Per gli avvocati, questo significa che ogni ricorso deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo che ignora le argomentazioni avversarie. Per gli imputati, la conseguenza di un ricorso inammissibile è pesante: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiunge anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti già dedotti e valutati nel precedente grado di giudizio.
Come era stata giustificata la recidiva dalla Corte d’Appello nel caso di specie?
La Corte d’Appello aveva motivato la sussistenza della recidiva evidenziando che la ripetizione di condotte illecite da parte dell’imputato era sintomatica di una sua persistente pericolosità, influenzata dalle precedenti condanne.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso, avente ad oggetto il riconoscimento della recid
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Il ricorrente ripropone, con l’unico motivo di ricorso, i medesimi argomenti dedotto in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla C territoriale (pagg. 3 della sentenza impugnata).
La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidi evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all’imputato, sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle preg condanne.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consig’re -estensore
Il Presid ryte