Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35356 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35356 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata il 06.12.2023 che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato ex artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di mancanza assoluta di motivazione in riferimento alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico e alla dosimetria della pena.
Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). Va comunque rilevato che non ricorre alcun vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, poiché i giudici di merito confermano l’entità della pena comminata dal Tribunale alla luce del richiamo alla gravità del fatto ex art. 133 cod.pen., assunto a parametro di valutazione anche ai fini del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. E’ acquisito che, in tema di dosimetria della pena il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754), con riferimento al giudizio di bilanciamento, cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 – 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 – 01).È dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione e il giudizio di bilanciamento costituiscano il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna dellA ricorrente medesimo al
pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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Il presidente