Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Blocca l’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando come l’accordo tra le parti sulla pena limiti fortemente la possibilità di un successivo riesame, specialmente quando i motivi di ricorso sono generici. Questa decisione rafforza la natura dispositiva di tale istituto, volto a deflazionare il carico giudiziario.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna in primo grado per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (artt. 73 e 80 del D.P.R. 309/1990). In sede di appello, l’imputato e la procura generale hanno raggiunto un accordo per la rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta concorde delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la sanzione a sei anni di reclusione e 30.000 euro di multa. Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione avverso tale decisione.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha prontamente dichiarato inammissibile. Il motivo principale risiede nella natura stessa della sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. La Corte ha osservato che il ricorso proposto era formulato in termini ‘meramente assertivi e generici’, limitandosi a lamentare un vizio di motivazione. Tuttavia, secondo gli Ermellini, un’impugnazione di questo tipo non è ammissibile contro una sentenza che ratifica un accordo tra le parti.
Le limitazioni all’impugnazione
Il cuore della decisione si fonda su due pilastri:
1. Responsabilità: L’accordo tra le parti sulla pena limita la cognizione del giudice d’appello, che non è chiamato a riesaminare nel dettaglio la responsabilità dell’imputato, ma a verificare la correttezza dell’accordo e la congruità della pena proposta.
2. Pena: La pena applicata era esattamente quella che le parti avevano concordato e richiesto al giudice. Di conseguenza, l’imputato non può lamentarsi di una sanzione che egli stesso ha contribuito a determinare e ad accettare.
Il ricorso inammissibile è stata la naturale conseguenza di questi principi. L’imputato non può, in sede di legittimità, rimettere in discussione elementi che sono stati oggetto di un patto processuale da lui stesso sottoscritto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e lineari. La Corte di Cassazione ha stabilito che le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. godono di una stabilità particolare, proprio perché frutto di un accordo. L’impugnazione è consentita solo per vizi specifici (ad esempio, un errore di calcolo nella pena o la violazione di norme inderogabili), ma non per contestare genericamente la motivazione su punti che l’accordo stesso ha definito. Accettare il concordato sulla pena implica una rinuncia a contestare la valutazione di merito che ha portato a quella specifica sanzione. Pertanto, un ricorso che non solleva vizi procedurali specifici ma si limita a una critica generica è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione consolida un principio fondamentale della procedura penale: gli accordi processuali hanno un valore vincolante e limitano le successive facoltà di impugnazione. L’istituto del concordato in appello, se utilizzato, preclude la possibilità di un ripensamento tardivo basato su motivi generici. Per l’imputato, le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono neutre: oltre alla conferma definitiva della condanna, scatta l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta di aderire a un accordo sulla pena e sulle reali e limitate possibilità di contestarlo in un momento successivo.
È possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.)?
Sì, ma le possibilità sono estremamente limitate. L’impugnazione non può basarsi su motivi generici o contestare aspetti, come l’entità della pena, che sono stati oggetto dell’accordo stesso tra le parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva e non più modificabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato definito ‘meramente assertivo e generico’?
Perché, secondo la Corte, si limitava a criticare la motivazione della sentenza in modo vago, senza sollevare specifiche questioni di diritto o vizi procedurali che potessero giustificare un riesame, soprattutto alla luce dell’accordo raggiunto sulla pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34733 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34733 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Scarafoni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa;
che il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi e generici il vizio di motivazione, esule dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in punto di responsabilità, l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice e che, quanto alla pena, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025