Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGlA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie difensive trasmesse dalla difesa della parte civile e da quella dell’imputato;
ritenuto che la difesa del ricorrente, anche a voler sostenere il difetto di notifica evide con la memoria depositata, ha avuto comunque modo di esplicare appieno le proprie prerogative come confermato, per l’appunto, dal tenore delle relative deduzioni;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto:
il primo è meramente riproduttivo di un profilo di censura ( diretto a contrastare il dolo calunnia imputata alla ricorrente) già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici del meri con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive o che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda il quarto capoverso di pagina 6 della sentenza);
-mentre il secondo, diretto a rilevare la inutilizzabilità delle dichiarazioni del NOME innanzi alla polizia locale di Spoleto, la mancata escussione della fonte delle dichiarazioni COGNOME in violazione del disposto di cui all’ad 195 cpp e ciò a prescindere dalla attendibilit teste nonché la indifferenza probatoria sia del riferimento al documento di identità dell’imput tra gli atti allegati alla pratica inerente alla intestazione dell’autovettura rimasta in uso al sia della missiva inviata da quest’ultimo all’imputata dopo aver reso le dette dichiarazioni, app all’evidenza aspecifico rispetto al portato delle valutazioni rese dalla sentenza impugnata, c ha valorizzato le prove orali solo in minima parte ( limitatamente alle sole dichiarazioni COGNOME, peraltro affatto centrali nel relativo argomentare, la cui credibilità è contestata in apodittico su dati fattuali non altrimenti comprovati e che appaino comunque utilizzabili per n avere la parte interessata fatto richiesta di escussione della relativa fonte, se del condizionando la proposta di rito abbreviato) e che di contro, nel riscontrare i tratti cost anche di matrice soggettiva, della calunnia a giudizio, ha dato rilievo essenziale a documentazione acquisita e in particolare ai documenti utilizzati per la immatricolazione d veicolo ( in particolare quello indirizzato al “Dipartimento trasporti terrestriRAGIONE_SOCIALEUfficio provin Treviso sottoscritto dall’imputata e mai contrastato dal ricorso) nonchè alla missiva inviata COGNOMECOGNOME interpretata senza incorrere in manifeste incongruenze logiche dalla Corte del merit (si veda la pagina 6, capoversi terzo e quinto);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen. ma non la condanna della ricorrente al pagamento delle spese affrontate nel grado dalla parte civile attesa la manifesta inconferenza della deduzione spesa in relazione al intempestività del ricorso, contraddetta all’evidenza dalla disamina degli atti, e la indiffe delle altre indicazioni rispetto alla soluzione adottata
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna trricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.