Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un esempio lampante ci viene fornito da una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità del motivo presentato. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: non basta dissentire da una sentenza, bisogna argomentare in modo puntuale e coerente contro le sue fondamenta logico-giuridiche. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni che hanno portato i giudici a questa conclusione.
I Fatti del Caso
Un imputato, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall’articolo 337 del codice penale, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della decisione, contestando un aspetto specifico della determinazione della pena.
Il Motivo del Ricorso: la Questione della Recidiva
L’unico punto sollevato dal ricorrente riguardava la mancata disapplicazione della recidiva. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avrebbero dovuto tenere conto dei suoi precedenti penali per aggravare la sanzione. Questo singolo motivo costituiva l’intera base dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso una decisione netta: il ricorso è inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della questione (se la recidiva fosse applicabile o meno), ma si ferma a un livello procedurale precedente, sancendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni: la Logica Coerente della Sentenza Impugnata
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “aspecifico”. Secondo i giudici supremi, la lettura della sentenza della Corte d’Appello rivelava un’argomentazione “lineare e coerente”. Il ricorrente, invece di contestare punto per punto questa logica, si è limitato a presentare una critica generica, senza un vero confronto con le motivazioni del provvedimento impugnato. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni. Un ricorso che non individua un vizio specifico in questi ambiti è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Oltre a vedere la sua condanna diventare definitiva, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: un’impugnazione in Cassazione deve essere preparata con estrema cura, fondandosi su critiche precise e pertinenti, pena la sua reiezione preliminare e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando i motivi presentati sono formulati in modo generico o non si confrontano specificamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “aspecifico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza precedente è vaga e non individua un errore puntuale nel ragionamento del giudice, risultando così inadeguata a stimolare una revisione da parte della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44653 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44653 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il 29/11/1995
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18859/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i Motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024