Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione generica comporta la condanna
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile in materia penale. Il caso evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un’impugnazione, per essere valida, deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni della sentenza che si intende contestare. In assenza di tale specificità, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con significative ripercussioni per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Brescia per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico non per il merito delle accuse, ma per la sua stessa formulazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 31 ottobre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della responsabilità penale dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di ricorso. I giudici hanno stabilito che l’impugnazione non poteva essere presa in considerazione e, di conseguenza, hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è tanto semplice quanto cruciale. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso “generico”. Questo significa che il ricorrente non ha dedotto “nulla di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata”. In pratica, l’imputato non ha sviluppato argomentazioni critiche capaci di mettere in discussione le ragioni logico-giuridiche su cui si fondava la decisione della Corte d’Appello. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso; è necessario indicare con precisione quali parti della motivazione si contestano e perché esse sarebbero errate.
Questo approccio della Cassazione riafferma che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con il provvedimento attaccato è, per definizione, inutile e quindi inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, sottolinea l’importanza di redigere ricorsi dettagliati e ben argomentati, che entrino nel vivo delle motivazioni della sentenza contestata. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto utile per la difesa, ma comporta anche una condanna economica certa per il ricorrente. In secondo luogo, la decisione ribadisce il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legalità, non dei fatti. Chi si rivolge alla Suprema Corte deve essere consapevole che il successo dell’impugnazione dipende dalla capacità di individuare vizi specifici nel provvedimento impugnato, e non da un generico riesame della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Il ricorrente non ha presentato motivi specifici contro le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa ordinanza sulla redazione di un ricorso per Cassazione?
Questa ordinanza evidenzia che un ricorso per Cassazione deve essere specifico e puntuale. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico, ma è necessario criticare in modo dettagliato le motivazioni della sentenza impugnata, indicando i presunti errori di diritto o i vizi logici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAVARDO il 18/05/1972
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21963/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile in quanto generico, non essendo stato dedotto nulla di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente l’imputato non si confronta in nessun modo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.