Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Decisione della Cassazione
Comprendere quando e perché un appello può essere respinto è fondamentale nel diritto processuale penale. Un ricorso inammissibile rappresenta una barriera che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei requisiti di specificità e non novità che ogni motivo di impugnazione deve possedere per superare questo vaglio preliminare.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava due questioni principali: un vizio di motivazione riguardante la sua responsabilità penale e la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione nella sua interezza, dichiarandola inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: Novità e Genericità
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale: il divieto di presentare motivi nuovi in Cassazione e l’onere di formulare censure specifiche e non meramente assertive. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza della violazione di questi principi.
La Questione della Responsabilità: un Motivo “Nuovo”
Il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta illogicità della motivazione sulla colpevolezza, è stato dichiarato inammissibile perché “nuovo”. La Corte ha evidenziato che questa specifica censura non era stata sollevata con l’atto di appello. Nel nostro ordinamento, il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità sulle decisioni precedenti. Non è quindi consentito introdurre per la prima volta in quella sede questioni che dovevano essere devolute al giudice dell’appello.
Le Attenuanti Generiche: un Motivo “Assertivo”
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua “assertività”. Il ricorrente si era limitato a lamentare la mancata concessione del beneficio, senza però illustrare le ragioni specifiche a supporto della sua richiesta. Un motivo di ricorso non può consistere in una semplice doglianza, ma deve articolare un’argomentazione critica e puntuale contro la decisione impugnata, indicando perché essa sarebbe errata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte non si è limitata a una declaratoria di inammissibilità puramente formale. Ha aggiunto che, per quanto riguarda le attenuanti generiche, le ragioni del diniego, sebbene non esplicitate in un paragrafo dedicato, emergevano implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza d’appello. I giudici di merito avevano infatti posto in luce elementi negativi, come una “personalità incline a delinquere” e un “negativo comportamento processuale”. Questi fattori, secondo la Cassazione, sono sufficienti a giustificare un giudizio di non meritevolezza del beneficio, rendendo la pena finale congrua e legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti. La condanna al pagamento delle spese e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende è la diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una strategia difensiva attenta e rigorosa in ogni grado di giudizio. In primo luogo, tutti i potenziali motivi di doglianza devono essere sollevati già nell’atto di appello, per non precludersi la possibilità di discuterli in Cassazione. In secondo luogo, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, dettagliato e supportato da argomentazioni logico-giuridiche, evitando affermazioni generiche o assertive. Un’impugnazione che non rispetta questi requisiti è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre alla condanna a ulteriori spese per l’assistito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano viziati: il primo, relativo alla responsabilità, era nuovo, in quanto non sollevato in appello; il secondo, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, era assertivo, cioè privo di un’adeguata argomentazione a supporto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “nuovo” o “assertivo”?
Un motivo è “nuovo” se introduce per la prima volta in Cassazione una questione che doveva essere discussa nel precedente grado di giudizio (l’appello). Un motivo è “assertivo” quando si limita a una semplice affermazione o lamentela senza fornire argomenti specifici, prove o riferimenti giuridici che ne dimostrino la fondatezza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La principale conseguenza è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12325 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12325 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMENOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il 23/09/2000
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME è inammissibile siccome del tutto assertivo in ordine al preteso vizio di motivazione circa la responsabilità, oltre che nuovo, atteso che come evidenziato in sentenza e non contestato in ricorso, tale censura non è stata sollevata con motivo di gravame. limitato alla applicabilità dell’art. 131-bis c.p. Assertiva è anche la censura relativa al secondo motivo, riguardante la mancata applicazione delle attenuanti generiche, in assenza della illustrazione delle ragioni a supporto. Peraltro le ragioni della mancata applicazione emergono, seppur implicitamente, dalla complessiva sentenza, laddove si evidenzia una personalità incline a delinquere e il negativo comportamento processuale, in funzione di un complessivo giudizio di congruità della pena finale applicata.
Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
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