Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando una condanna per truffa. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sui criteri che rendono un’impugnazione inefficace. Analizziamo insieme i dettagli del caso, le motivazioni della Corte e le implicazioni pratiche di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato, non accettando la condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Mancata assunzione di una prova decisiva: L’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non disporre l’esame della persona intestataria di un’utenza telefonica utilizzata durante le trattative con la vittima. Secondo la difesa, questa testimonianza sarebbe stata cruciale per dimostrare la sua estraneità ai fatti.
2. Vizio di motivazione: La difesa contestava il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo la motivazione dei giudici illogica o insufficiente.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli entrambi inammissibili e manifestamente infondati. Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha sottolineato che la doglianza si risolveva in una semplice reiterazione di argomenti già presentati e respinti in appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione logica e congrua, in linea con i principi consolidati della giurisprudenza. Pertanto, il ricorso non presentava una critica concreta e specifica alla sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse tesi, rendendosi così generico e apparente.
Inoltre, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione delle prove e la scelta di quali fonti utilizzare per fondare la decisione sono attività riservate esclusivamente al giudice del merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del tribunale o della Corte d’Appello, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
Il Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla sospensione condizionale, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito di negare il beneficio si basava su un dato oggettivo e incontestabile: l’esistenza di due precedenti penali a carico dell’imputato per reati di truffa e violenza privata. Questi precedenti, risultanti dal certificato del casellario giudiziale, sono stati considerati un elemento sufficiente a formulare un giudizio prognostico negativo sulla futura condotta del ricorrente, giustificando pienamente il diniego del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per una duplice serie di ragioni. In primo luogo, i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità. Essi non denunciavano una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma chiedevano di fatto un nuovo giudizio sui fatti, un’attività preclusa alla Cassazione. La scelta delle prove da parte dei giudici di merito è insindacabile se supportata da una motivazione coerente.
In secondo luogo, il ricorso è stato considerato generico perché non si confrontava specificamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre le medesime questioni. La giurisprudenza costante richiede che il ricorso per Cassazione contenga una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata.
Infine, la valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato, basata sui precedenti penali, è stata ritenuta corretta e sufficiente per negare la sospensione condizionale della pena, rendendo anche questo motivo manifestamente infondato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con chiarezza i confini del giudizio di Cassazione. Non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti o la credibilità delle prove. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici di legittimità (errori di diritto o gravi difetti logici nella motivazione) e non può limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte nei gradi precedenti. La decisione sottolinea anche come la presenza di precedenti penali costituisca un ostacolo significativo all’ottenimento di benefici come la sospensione condizionale, in quanto incide negativamente sulla prognosi di futuro ravvedimento del condannato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a reiterare questioni già esaminate e respinte in appello, e chiedevano una rivalutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione la scelta delle prove fatta dal giudice di merito?
No, la valutazione dei dati processuali e la scelta tra le varie fonti di prova sono riservate al giudice del merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione a supporto di tale scelta è manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione.
Per quale motivo è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena è stata negata a causa dell’esistenza di due precedenti penali a carico del ricorrente (per truffa e violenza privata), come risultava dal certificato del casellario giudiziale. Questi precedenti hanno indotto i giudici a formulare un giudizio negativo sulla sua futura condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GENOVA il 31/08/1972
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si contesta il fatto che i giudici di merito abbiano affermato la responsabilità ex art. 640 cod. pen. dell’odierno ricorrente senza aver proceduto all’assunzione di una prova decisiva, quale l’esame dell’intestataria dell’utenza telefonica utilizzata nel corso delle trattative intervenute con la persona offesa – non è formulato in termini consentiti dinanzi a questa Corte per un duplice ordine di ragioni;
che, in primis, la suddetta doglianza risulta fondata su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag.2 della impugnata sentenza), con congrui e logici argomenti giuridici, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, n.m.), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente del delitto lui attribuito e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in secundis, deve osservarsi come la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra le varie fonti di prova, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, non possono formare oggetto di ricorso per Cassazione, perché involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per avere i giudici di merito negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato dal momento che il giudizio si è basato sull’esistenza di due precedenti penali (per truffa e violenza privata) che risultano dalla lettura del certificato del casellario giudiziale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/12/2024.