Ricorso Inammissibile: Quando le Obiezioni non Superano l’Esame della Cassazione
Nel complesso mondo della giustizia penale, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una condanna. Tuttavia, non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dai giudici di legittimità, evidenziando l’importanza della specificità e della fondatezza dei motivi presentati. Il caso analizzato riguarda una condanna per il grave reato di estorsione, contro la quale l’imputato aveva sollevato diverse questioni, sia di natura procedurale che sostanziale.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato per estorsione dalla Corte d’Appello, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si fondava su tre principali doglianze: un presunto difetto di notifica dell’atto che fissava l’udienza d’appello, un vizio di motivazione sulla sussistenza stessa del reato contestato e, infine, un’eccessiva severità della pena inflitta.
Le Ragioni del Ricorso
L’imputato articolava la sua difesa su tre fronti distinti, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
1. Il Presunto Vizio di Notifica
Il ricorrente sosteneva che la sentenza d’appello fosse nulla perché il decreto di fissazione dell’udienza non gli era stato correttamente notificato. Questo vizio, se provato, avrebbe potuto compromettere la validità dell’intero procedimento di secondo grado.
2. La Contestazione sulla Motivazione del Reato
In secondo luogo, veniva criticata la motivazione della Corte d’Appello riguardo alla configurabilità del reato di estorsione. Secondo la difesa, i giudici non avevano adeguatamente argomentato la presenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto, riproponendo sostanzialmente le stesse obiezioni già sollevate e respinte in appello.
3. La Determinazione della Pena
Infine, il ricorso lamentava che la pena inflitta fosse sproporzionata, essendo superiore al minimo edittale previsto dalla legge, senza una motivazione che, a dire del ricorrente, fosse sufficientemente robusta.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a una valutazione preliminare della loro validità formale e sostanziale. I giudici hanno ritenuto che nessuna delle doglianze presentate avesse i requisiti minimi per poter essere discussa.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato punto per punto perché ogni motivo fosse infondato.
Per quanto riguarda il presunto vizio di notifica, i giudici hanno rilevato, tramite un semplice accesso agli atti processuali, che l’affermazione del ricorrente era palesemente falsa: la notifica si era regolarmente perfezionata con il ritiro della raccomandata da parte dell’imputato stesso. Il motivo è stato quindi giudicato ‘manifestamente infondato’.
Sul secondo punto, relativo alla motivazione del reato di estorsione, la Cassazione ha bollato la doglianza come ‘aspecifica’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e logicamente confutate dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche specifiche contro la razionalità della sentenza impugnata.
Infine, anche la questione sulla pena è stata ritenuta ‘manifestamente infondata’. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’obbligo di una motivazione dettagliata sulla pena scatta solo quando questa si discosta in modo significativo dal minimo previsto dalla legge. Nel caso di specie, la pena base era di poco superiore al minimo edittale, e i giudici di merito avevano correttamente giustificato tale aumento in base alla ‘capacità a delinquere’ dell’imputato, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali. Un semplice richiamo al criterio di ‘adeguatezza’ della pena è considerato sufficiente in questi casi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi per cassazione. Dimostra che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario formulare critiche precise, fondate su prove concrete (come nel caso della notifica) e argomentazioni giuridiche specifiche che mettano in discussione la logicità della decisione impugnata. La mera riproposizione di argomenti già respinti o la contestazione generica di una pena di poco superiore al minimo legale porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati (cioè palesemente privi di fondamento, come un’affermazione smentita dagli atti), aspecifici (quando si limitano a ripetere argomentazioni già respinte senza criticare specificamente la sentenza impugnata) o non rispettano i requisiti previsti dalla legge.
È sufficiente per il giudice motivare una pena di poco superiore al minimo edittale facendo riferimento solo ai precedenti penali dell’imputato?
Sì, secondo la Corte. Se la pena si discosta solo leggermente dal minimo previsto dalla legge, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento a criteri generali come l’adeguatezza della pena, che implicitamente considerano elementi come la capacità a delinquere dell’imputato, desumibile anche dai suoi precedenti penali.
Cosa succede se un imputato afferma di non aver ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello?
La Corte di Cassazione verificherà la veridicità di tale affermazione tramite l’accesso agli atti processuali. Se, come in questo caso, dagli atti risulta che la notifica si è regolarmente perfezionata (ad esempio, con il ritiro della raccomandata da parte dell’imputato), il motivo di ricorso verrà respinto come manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43767 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale viene eccepita la nullità della sente impugnata a seguito della mancata notifica all’imputato del decreto di fissazione del giudizio appello è manifestamente infondato. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso d questioni processuali, comprova che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la notifica del decreto di fissazione si è regolarmente perfezionata a seguito del della raccomandata contenente detto decreto da parte dell’imputato.
Ritenuto che il secondo motivo proposto dal ricorrente, con cui si lamenta vizio d motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsio aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di app motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si ved in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corre argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il de estorsione;
Rilevato che la doglianza inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio i misura superiore al minimo edittale è manifestamente infondata; i giudici di merito hann adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell’imputato desumibile dai numerosi precedenti penali (vedi pag. 4 dell sentenza impugnata). Il Collegio ribadisce, in proposito, il consolidato orientamento di que Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionat secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutaz complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obb una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal mini edittale, mentre, laddove venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il rich al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 1 pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
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