Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Misura Cautelare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17446 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile presentato contro un’ordinanza che applicava la misura degli arresti domiciliari per il reato di associazione a delinquere. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non basati su una lettura parziale o errata del provvedimento impugnato.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento di un appello del Pubblico Ministero, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a un soggetto, indagato per il reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere). L’indagato ha successivamente proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di violazione di legge e una presunta contraddittorietà nella motivazione del Tribunale. In particolare, il ricorrente evidenziava come il Tribunale, pur riconoscendo la gravità degli indizi a suo carico, avesse escluso la partecipazione di un altro soggetto dal sodalizio criminale, ritenendo tale esclusione illogica e contraddittoria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il ricorso si limitava a esprimere un dissenso generico rispetto alla valutazione del Tribunale, senza individuare vizi logici o giuridici specifici. Secondo gli Ermellini, il ricorrente aveva proposto una lettura incompleta e distorta dell’ordinanza impugnata.
Analisi del ricorso inammissibile e motivazione
Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione del provvedimento del Tribunale di Salerno. La Cassazione chiarisce che il Tribunale non è incorso in alcuna contraddizione. Semplicemente, ha ridefinito la compagine associativa, escludendo la partecipazione di un co-indagato sulla base di elementi fattuali precisi. Tale esclusione, lungi dal contraddire l’impianto accusatorio contro il ricorrente, ne ha anzi specificato meglio il ruolo e le modalità operative.
Le Motivazioni della Sentenza
Nelle motivazioni, la Corte spiega che il Tribunale aveva escluso l’altro soggetto dal sodalizio poiché questi operava in autonomia, si interfacciava direttamente con le parti interessate e, soprattutto, non divideva i proventi con il ricorrente. Anzi, era quest’ultimo a trattenere per sé un margine di guadagno, chiedendo somme superiori a quelle poi effettivamente consegnate al co-indagato. Questa dinamica, secondo la Cassazione, non solo è logicamente coerente ma rafforza il quadro indiziario a carico del ricorrente, descrivendone il modus operandi. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché basato su una critica pretestuosa e non su un reale vizio della motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve basarsi su critiche specifiche, pertinenti e che dimostrino un effettivo vizio di legittimità del provvedimento impugnato. Un generico dissenso o una lettura parziale degli atti non sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione a carico di chi propone un ricorso infondato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a esprimere un generico dissenso, è basato su una lettura incompleta o errata del provvedimento impugnato e non solleva specifiche censure di violazione di legge o vizi logici della motivazione.
Cosa significa che il giudice ha ‘ridefinito la compagine associativa’?
Significa che il giudice ha analizzato e chiarito i ruoli e il grado di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’associazione criminale, potendo concludere che uno di essi non ne facesse parte organicamente, senza che ciò indebolisca necessariamente le prove a carico degli altri membri.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17446 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Eboli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 30 ottobre 2023 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, accogliendo parzialmente l’appello del Pubblico ministero, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen. di cui al c 1 dell’imputazione provvisoria.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà del motivazione relativa al giudizio di gravità indiziaria. Si rileva, in particolare, contraddittorietà della motivazione laddove pur ritenendo la gravità degli indizi in ordine al reato di cui all’art. 416 cod. pen., ha escluso che COGNOME partecipasse al sodalizio in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto all’ordinanza impugnata, prospettando una contraddittorietà della motivazione frutto di una incompleta lettura dell’ordinanza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico, si è limitata a ridefinire la compagine associativa (s vedano le pagine da 22 a 25 dell’ordinanza impugnata), escludendo la partecipazione di COGNOME. Ciò in considerazione del fatto – completamente trascurato dal ricorrente – che costui operava anche autonomamente, interfacciandosi direttamente con i soggetti interessati e, comunque, non divideva quanto percepito con COGNOME, ma era quest’ultimo che chiedeva delle cifre superiori agli interessati ovvero riduceva le somme consegnate a COGNOME, in modo da realizzare, comunque, un margine di guadagno.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 27 febbraio 2024