Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità e la Recidiva Bloccano la Difesa
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare non solo da vizi formali, ma anche dalla genericità delle argomentazioni difensive, specialmente in presenza di una carriera criminale consolidata. Analizziamo come la Corte ha valutato i motivi presentati da un imputato condannato per tentato furto, confermando la decisione della Corte d’Appello.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per tentato furto aggravato, pronunciata dal Tribunale. L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Genova dichiarava il gravame inammissibile. Contro questa decisione, la difesa presentava ricorso per cassazione, basandosi su due motivi principali: la violazione delle norme procedurali sull’inammissibilità e l’errata applicazione delle norme relative alle circostanze attenuanti generiche e alla recidiva.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi precisa dei motivi addotti dalla difesa, giudicati privi della specificità richiesta dalla legge e incapaci di scalfire la logica della sentenza impugnata. Vediamo nel dettaglio le ragioni del rigetto.
Il Primo Motivo: Genericità e Abitualità della Condotta
La difesa contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Cassazione ha bollato questo motivo come generico, sottolineando che si limitava a replicare le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi con le motivazioni della Corte territoriale. Quest’ultima aveva correttamente escluso l’istituto a causa del difetto di un requisito fondamentale: la non abitualità della condotta. L’imputato, infatti, aveva numerosi precedenti penali per reati della stessa indole, configurando una condotta abituale che per legge osta all’applicazione del beneficio.
Il Secondo Motivo di Ricorso Inammissibile: Recidiva e Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e alla contestata recidiva (art. 99 c.p.), è stato ritenuto generico. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la loro decisione, considerando il nuovo reato come un “epifenomeno” della maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell’imputato. La sua pregressa e accertata carriera criminale rendeva impossibile concedere una graduazione più benevola della pena. Inoltre, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: ai sensi dell’art. 69, comma 4, del codice penale, le circostanze attenuanti non possono essere concesse in prevalenza sulla recidiva reiterata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono lineari e rigorose. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una mera riproposizione di doglianze già respinte, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la difesa non ha offerto nuovi argomenti o evidenziato vizi logici nella sentenza della Corte d’Appello.
Inoltre, la Corte ribadisce il peso determinante della recidiva qualificata nel sistema penale. La “recidiva reiterata” non è un mero dato anagrafico, ma un indicatore di una persistente inclinazione al crimine che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo e limita fortemente la discrezionalità del giudice nella concessione di benefici, come le attenuanti generiche in prevalenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, che dialoghino criticamente con la sentenza che si intende contestare, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile. In secondo luogo, evidenzia come la storia criminale di un imputato, formalizzata nella contestazione della recidiva, abbia conseguenze giuridiche ineludibili, precludendo l’accesso a benefici pensati per situazioni di minore allarme sociale. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende sigilla l’esito di un percorso giudiziario segnato fin dall’inizio dalla gravità del suo profilo criminale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e aspecifici. Essi si limitavano a replicare le argomentazioni già respinte in appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché mancava il requisito della non abitualità della condotta. L’imputato aveva numerosi precedenti penali per reati della stessa indole, il che rendeva la sua condotta abituale e quindi incompatibile con il beneficio.
Le circostanze attenuanti generiche possono prevalere sulla recidiva reiterata?
No, in base all’art. 69, comma 4, del codice penale, le circostanze attenuanti non possono essere concesse in prevalenza sulla recidiva reiterata. Nel caso specifico, la recidiva era già stata considerata equivalente a un’altra attenuante, escludendo un’ulteriore valutazione di prevalenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37572 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Gerova ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città i data 4 aprile 2023 in relazione al delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., aggravato recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.;
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, sottosbritto dal difenso deduce, con due motivi, violazione dell’art. 591 cod. proc. pen. (I°motivq) e inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen. (Il°motivo);
che in data 26 luglio 2024 è stata trasmessa in Cancelleria tramite PEC memoria difensiva nell’interesse dell’imputato;
che il primo motivo è generico e manifestamente infondato, posto 5 he, con riguardo al diniego di concessione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. bis cod. pen.), replica la medesima genericità che affliggeva il corrispondente motivo di appello, che non aveva considerato il difetto di uno dei requisiti di applicazione dell’ stituto, cioè abitualità della condotta: abitualità, invece, sussistente a carico dell’imputatb gravato da plu precedenti per reati della stessa indole (vedasi pagg. 1 – 2 della sentenza iMpugnata);
che parimenti generico per aspecificità è il secondo motivo, in punto di diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di mancata esclusiohe della contestata recidiva, avendo anche la Corte territoriale dato conto degli indici fattuali attestanti che il reato commesso doveva considerarsi epifenomeno della maggiore capacità a delinquere e della più significativa pericolosità sociale dell’imputato, per effetto della sua pregressa, accer carriera criminale, con conseguente mancanza di interesse ad ottenere una più benevola graduazione della pena, posto che, ai sensi dell’art. 69, comma 4, cod. ben., le circostanze attenuanti non possono essere concesse in prevalenza sulla recidiva reiterata, nel caso di specie già posta in equivalenza con l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somMa di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il PreSidente