Ricorso Inammissibile: Quando e Perché la Cassazione Respinge l’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando i criteri rigorosi che un atto di appello deve rispettare per essere considerato valido. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare e come la Corte valuta la fondatezza dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale (evasione). L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, si è rivolto alla Corte di Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:
1. Un’errata motivazione della sentenza in merito all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. L’omessa determinazione della pena nel minimo edittale e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’impugnazione manca dei requisiti fondamentali per poter essere discussa. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa scelta.
Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Confronto
La Corte ha ritenuto il primo motivo del ricorso, relativo alla responsabilità, del tutto generico. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione “esaustiva e priva di fratture logiche”. Il ricorrente, invece di contestare specifici passaggi o ragionamenti della sentenza impugnata, si è limitato a riproporre le sue tesi in modo vago, senza un reale confronto critico. In procedura penale, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. La mancanza di specificità rende il motivo di ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: Valutazione della Pena e Precedenti Penali
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Cassazione ha evidenziato due punti cruciali:
* Pena già al minimo: La Corte d’Appello aveva già determinato la pena nel minimo edittale previsto dalla legge per quel reato. Non esistevano quindi margini per un’ulteriore riduzione, né per concedere le attenuanti generiche in misura prevalente.
* Diniego della sospensione condizionale: La concessione di questo beneficio è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice sulla personalità dell’imputato e sulla prognosi di non recidiva. In questo caso, i precedenti penali dell’imputato e l’entità della pena inflitta sono stati considerati elementi ostativi, giustificando pienamente la decisione della Corte d’Appello di negare la sospensione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione: la specificità dei motivi. Un ricorso non può essere una semplice lamentela o una riproposizione di argomenti già vagliati e respinti. Deve, invece, essere un’analisi critica e puntuale della decisione impugnata, capace di evidenziarne le presunte illegittimità o i vizi logici. In assenza di tale specificità, l’atto è considerato inammissibile e viene respinto senza esame nel merito.
Inoltre, la Corte ribadisce che la valutazione di elementi come la concessione delle attenuanti o della sospensione condizionale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportato da una motivazione logica e coerente con la legge. I precedenti penali rappresentano un fattore legittimo e spesso decisivo per negare benefici come la sospensione della pena.
Conclusioni
Questa ordinanza ci insegna una lezione fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso rigoroso che richiede precisione tecnica e argomentativa. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un’occasione mancata per far valere le proprie ragioni. La decisione evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e capaci di dialogare criticamente con la sentenza che si intende contestare. Infine, conferma che la valutazione della pena e la concessione dei benefici sono strettamente legate alla storia personale dell’imputato e alla logica motivazionale del giudice, elementi che un ricorso generico non può scalfire.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi generici, non specifici e che non si confrontavano adeguatamente con la motivazione logica ed esaustiva della sentenza della Corte d’Appello.
Per quale motivo non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale non è stata concessa a causa dei precedenti penali dell’imputato e dell’entità della pena inflitta, elementi che la Corte ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio.
La Corte ha ritenuto errata la quantificazione della pena fatta dalla Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva già determinato la pena nel minimo edittale e aveva correttamente escluso la possibilità di concedere ulteriori riduzioni tramite le attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23962 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti o privi di specificità;
considerato che, quanto al primo motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in merito all’affermazione della responsabilità, la Corte d’appello ha già vagliato tali profili con motivazione esaustiva e priva di fratture logiche (cfr. pagg. 3 e 4), con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato;
ritenuto che, quanto al secondo motivo, con cui si lamenta l’omessa determinazione della pena nel minimo edittale e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte d’appello ha rimarcato che la pena era già stata determinata nel minimo edittale e non vi erano margini per concedere le attenuanti generiche in misura prevalente; inoltre, ha ritenuto ostativi alla concessione della sospensione condizionale i precedenti penali dell’imputato e l’entità della pena inflitta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024