Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera l’Esame della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si contesta la legittimità di una decisione. Tuttavia, per essere esaminato, il ricorso deve rispettare requisiti rigorosi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per mancanza di specificità venga respinto, soprattutto in presenza di precedenti penali. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto per Difetto di Specificità
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza della Corte d’Appello:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale).
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni, dichiarando il ricorso immediatamente inammissibile. La ragione risiede in un vizio fondamentale: la mancanza di specificità dei motivi.
Il Ricorso Inammissibile e il Peso dei Precedenti Penali
La Corte Suprema ha sottolineato come l’appellante non abbia realmente contestato il ragionamento logico seguito dalla Corte d’Appello, ma si sia limitato a riproporre le sue richieste. Questo è un errore procedurale grave che porta direttamente all’inammissibilità.
Primo Motivo: L’impossibilità di applicare la non punibilità
L’imputato chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che permette di non punire reati di lieve entità. La Corte d’Appello aveva negato questo beneficio evidenziando l’esistenza di due condanne precedenti per reati in materia di armi. Da questi precedenti, il giudice aveva dedotto una “abitualità del comportamento”, una condizione che per legge osta al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Il ricorso in Cassazione, secondo i giudici, non ha affrontato questo punto cruciale. Non ha spiegato perché il ragionamento della Corte d’Appello sull’abitualità fosse errato, rendendo il motivo di ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: Il diniego delle attenuanti generiche
Anche per quanto riguarda le attenuanti generiche, il ricorso è caduto nello stesso errore. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti a causa della presenza di “diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio”. Questa valutazione, basata sull’art. 133 del codice penale, rientra nel giudizio di fatto del giudice di merito.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione delle attenuanti è insindacabile in sede di legittimità, a patto che la motivazione sia logica, non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati. Il ricorso dell’imputato non ha preso posizione su questa motivazione, non riuscendo a dimostrarne l’illogicità o la contraddittorietà.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda sul principio della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico con la sentenza impugnata. È necessario costruire una critica argomentata che demolisca il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. In entrambi i motivi, l’appellante ha ignorato le ragioni specifiche addotte dalla Corte d’Appello (l’abitualità del comportamento per l’art. 131-bis e i precedenti specifici per le attenuanti generiche), presentando un’impugnazione vuota e inefficace. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stata la naturale conclusione del processo.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Motivato
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi tecnica approfondita della sentenza impugnata. L’esito del giudizio di legittimità dipende dalla capacità di individuare e contestare specificamente le falle nel ragionamento del giudice di merito. Ignorare le motivazioni della sentenza precedente e limitarsi a riproporre le proprie istanze porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come nel caso esaminato, per “mancanza di specificità”. Ciò accade quando l’appellante non si confronta direttamente e in modo argomentato con le ragioni esposte nella sentenza che sta impugnando, limitandosi a riproporre le stesse tesi senza criticare la logica del giudice precedente.
Avere precedenti penali impedisce di ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì. Secondo la Corte, la presenza di precedenti condanne, in particolare se relative a reati della stessa indole (nel caso specifico, in materia di armi), può essere interpretata come “abitualità del comportamento”. Questa condizione è un ostacolo legale (preclusiva) al riconoscimento del beneficio della non punibilità.
In che modo i precedenti penali influenzano la concessione delle attenuanti generiche?
I precedenti penali sono un elemento decisivo che il giudice valuta per concedere o negare le attenuanti generiche. Come stabilito in questa ordinanza, la presenza di diversi precedenti per reati contro il patrimonio è stata considerata una ragione sufficiente per negare il beneficio, e tale valutazione del giudice di merito è ritenuta insindacabile in Cassazione se motivata in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 12/03/1963
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
quanto al primo motivo di ricorso, dedicato al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’artt. 131-bis cod. pen., il ricorso è affetto dal vizio di mancanza di s del motivo di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non si confronta con la circostanza, evidenziata nel percorso logico dell sentenza, della esistenza di due condanne in materia di armi, da cui il giudice di appello desunto l’abitualità del comportamento che è preclusivo del riconoscimento del beneficio;
quanto al secondo motivo di ricorso, dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorso è, a sua volta, affetto dal medesimo vizio, perché non prende posizione su circostanza evidenziata in sentenza dell’esistenza di diversi precedenti penali per reati contr patrimonio che, nel giudizio complessivo sulla concessione delle attenuanti, sono stati riten decisivi, con motivazione non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità, atteso che ordine alle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.