Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dell’Analisi Critica
Presentare un ricorso in Cassazione non è una formalità, ma un atto che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mancata formulazione di una critica puntuale e ragionata alla sentenza impugnata. Questo caso ci offre l’occasione per approfondire i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per reati legati agli stupefacenti (in violazione dell’art. 110 del codice penale e dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990), hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La loro difesa mirava a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la loro condotta rientrasse in un’ipotesi di reato meno grave, prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73.
La Corte d’Appello di Milano aveva già respinto questa tesi, confermando la condanna del Tribunale. I ricorrenti hanno quindi tentato di sottoporre la medesima questione alla Suprema Corte, sperando in un esito diverso.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze dei ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se la qualificazione del reato fosse corretta o meno), ma si è fermata a un livello procedurale preliminare. Secondo i giudici, i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi per poter essere esaminati.
Le Motivazioni: la Mancanza di un’Analisi Critica
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. I ricorsi sono stati giudicati inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, perché i motivi proposti non erano “scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione”.
In parole semplici, i ricorrenti si erano limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva rigettate. La Cassazione, citando precedenti sentenze consolidate (tra cui le Sezioni Unite ‘Galtelli’), ha ricordato che un’impugnazione, per essere valida, non può essere una mera ripetizione di doglianze. Deve, invece, smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o gli errori di diritto. Mancando questa analisi critica, il ricorso si risolve in un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principi di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze immediate per i ricorrenti: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti senza il necessario rigore tecnico.
Dal punto di vista giuridico, questa ordinanza rafforza un principio cardine del sistema delle impugnazioni: la specificità dei motivi. Chi intende contestare una sentenza deve farlo in modo mirato, dialogando criticamente con la decisione stessa. Non basta affermare di avere ragione; è indispensabile dimostrare perché il giudice precedente ha sbagliato, basandosi sulle sue stesse argomentazioni. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione sia sommersa da ricorsi generici che non mettono in discussione la coerenza logica della sentenza impugnata.
Per quale motivo i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non supportati da una necessaria analisi critica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve essere scandito da una “necessaria analisi critica”?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a ripetere le proprie tesi difensive, ma deve confrontarsi specificamente con il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza, evidenziando in modo puntuale gli errori di diritto o i vizi logici che la inficerebbero.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44455 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44455 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Rilevato che gli imputati NOME e NOME hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Milano del 22 febbraio 2022 (di condanna per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (rigetto di qualificazione del fatto ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. n.309/90) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza;
che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
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