Ricorso Inammissibile: L’Importanza dell’Analisi Critica nelle Impugnazioni
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso inammissibile è un’evenienza tutt’altro che rara, che preclude l’esame nel merito della questione e comporta conseguenze onerose per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per approfondire un aspetto cruciale: la necessità di un’analisi critica e argomentata delle sentenze che si intendono impugnare.
I Fatti del Processo: Dal Furto Aggravato alla Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per concorso in furto aggravato. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver sottratto, insieme a un complice e a bordo di un ciclomotore rubato, una borsa contenente effetti personali e una modesta somma di denaro. La vittima era una persona anziana di settantasette anni, e la borsa si trovava nel cestello della sua bicicletta. La condanna, emessa dal Tribunale di Verona, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, che aveva bilanciato le aggravanti (tra cui la recidiva qualificata) con le attenuanti generiche.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e perentorio. Senza entrare nel merito delle accuse, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza dell’imputato dopo un’analisi dei fatti, ma piuttosto che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato dichiarato?
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. La Corte ha stabilito che il ricorso era stato proposto “per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione”. In parole semplici, il difensore non si era limitato a contestare genericamente la sentenza d’appello, ma non era riuscito a costruire una critica strutturata e puntuale delle ragioni che avevano portato i giudici di secondo grado a confermare la condanna.
La Cassazione ha richiamato importanti principi giurisprudenziali, tra cui la celebre sentenza “Galtelli” delle Sezioni Unite. Secondo tale orientamento, un atto di impugnazione, per essere ammissibile, deve dialogare criticamente con la decisione impugnata. Non basta elencare delle doglianze; è indispensabile esporre chiaramente le ragioni di diritto e i dati di fatto che le sostengono, dimostrando in modo specifico perché la motivazione del giudice precedente sarebbe errata o illogica. Nel caso di specie, le lamentele del ricorrente sono state giudicate prive di questa fondamentale esposizione critica, rendendo l’intero ricorso inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche e Conseguenze
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la redazione del ricorso richiede un rigore tecnico e argomentativo assoluto. Non è una sede dove si può ridiscutere liberamente il fatto, ma un giudizio di legittimità dove si controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni respinte nei gradi di merito, senza smontare criticamente il ragionamento dei giudici, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le implicazioni pratiche sono significative. Per i legali, emerge l’obbligo di un’analisi approfondita e mirata della sentenza da impugnare. Per gli assistiti, la consapevolezza che il successo di un ricorso in Cassazione dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dalla capacità tecnica di presentarle in modo conforme alle regole procedurali, pena la condanna a sanzioni economiche talvolta anche pesanti.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non supportati da una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Le doglianze erano prive dell’esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha esaminato nel merito se l’imputato fosse colpevole o innocente?
No, la Corte non ha esaminato il merito della questione. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere processuale che impedisce alla Corte di valutare il contenuto e la fondatezza dei motivi di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VERONA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Verona di condanna per concorso in furto aggravato – commesso a bordo di un ciclomotore provento di furto – ai danni di persona offesa settantasettenne, alla quale era stata sottratta u borsa con effetti personali e circa euro 80,00, riposta nel cestello della bicicletta (in Vero il 18/11/2013), con la recidiva qualificata, riconosciute le generiche equivalenti al aggravanti;
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perch proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando prive della esposizione delle ragioni di diritto e dei da di fatto a sostegno delle richieste;
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024
NOME COGNOME
erranti