Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Aggravante nelle Lesioni
Quando si presenta un appello alla Suprema Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi e non meramente ripetitivi di questioni già risolte. Una recente ordinanza della Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito, in particolare quando riguarda l’applicazione di un’aggravante nel reato di lesioni. Analizziamo questa decisione per comprendere le dinamiche procedurali e le conseguenze per chi tenta di impugnare una sentenza senza validi presupposti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua colpevolezza per il reato di lesioni personali. Il punto focale del ricorso in Cassazione non era la colpevolezza in sé, ma l’applicazione di una specifica circostanza aggravante, prevista dall’articolo 576, comma 1, n. 5 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, sosteneva che tale aggravante fosse stata applicata erroneamente.
La Decisione della Corte Suprema
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che non c’erano le condizioni per poter esaminare l’appello. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La ragione principale dietro la dichiarazione di ricorso inammissibile è stata la sua manifesta infondatezza. La Corte ha osservato che l’unica censura avanzata, relativa all’applicazione dell’aggravante, era già stata ampiamente affrontata e respinta dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano fornito motivazioni giuridiche solide e coerenti con l’orientamento consolidato della stessa Corte di Cassazione. In altre parole, il ricorso non presentava argomenti nuovi o critiche pertinenti alla logicità della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre una questione già risolta in modo corretto. La Suprema Corte ha citato un proprio precedente (Sentenza n. 3117 del 2023) per sottolineare come la decisione della Corte d’Appello fosse in linea con i principi di diritto già stabiliti. Pertanto, mancando i presupposti per una valida impugnazione, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda. È uno strumento volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Quando un appello si limita a contestare aspetti già valutati correttamente dai giudici di merito, senza sollevare reali vizi di legittimità, la sua sorte è segnata. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un onere economico aggiuntivo per il ricorrente, a sanzione di un uso improprio dello strumento di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unica questione sollevata, relativa all’applicazione di una circostanza aggravante, era già stata affrontata e respinta correttamente dalla Corte d’Appello con motivazioni giuridiche coerenti con la giurisprudenza della Cassazione.
Qual era l’oggetto principale della contestazione nel ricorso?
L’oggetto della contestazione era l’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’articolo 576, comma 1, n. 5 del codice penale, in relazione al reato di lesioni per cui il ricorrente era stato condannato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI DATA_NASCITA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, afferente a contestata applicazione delle aggravante di cui all’art. 576 comma 1 n. 5 cp riferita alle le di cui al capo b) appare affrontata e disattesa dalla Corte del merito con considerazioni giuridi coerente alle indicazioni di principio rese sulla materia da questa Corte ( ex multis da ul Sez. 5 -, Sentenza n. 3117 del 29/11/2023 ,Rv. 285846);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 giugno 2024.