Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3578 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3578 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Ord. n. sez. 2128/2025
CC – 27/11/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito ‘de plano’.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 24 settembre 2025 ex art. 599bis cod. proc. pen. la Corte d’Appello di Napoli rideterminava in anni due e mesi undici di reclusione ed euro 1.300,00 di multa la pena inflitta all’imputato COGNOME NOME in relazione ai reati ascrittigli.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea qualificazione del fatto, assumendo in particolare che il reato di cui al capo 1) dell’imputazione, inquadrato nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 629 cod. pen. doveva essere più correttamente qualificato nel reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico.
Il ricorso, invero, si limita ad illustrare, in maniera del tutto astratta, le differenze strutturali che caratterizzano il reato di estorsione e quello di violenza privata e omette qualsivoglia deduzione o argomentazione, sia in fatto che in diritto, avente ad oggetto lo specifico fatto descritto nell’imputazione.
Peraltro, si osserva che il ricorrente, nel richiedere la definizione del processo ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha contestualmente rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, che è stato oggetto di accordo fra le parti, con la conseguenza che l’accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi diversi da quello oggetto dell’accordo medesimo.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME