Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Escludono la Tenuità del Fatto
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione e sull’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. La Suprema Corte, con questa decisione, ribadisce come la condotta pregressa dell’imputato, e in particolare l’abitualità nel commettere certi reati, sia un fattore decisivo per escludere benefici di legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, aveva impugnato la decisione di secondo grado chiedendo alla Corte di Cassazione, tra le altre cose, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura dei motivi presentati: sono stati giudicati generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, infatti, non è possibile riproporre le stesse argomentazioni di merito senza evidenziare vizi di legge specifici nella sentenza impugnata.
Il Ruolo Decisivo dell’Abitualità del Reato nel Ricorso Inammissibile
Il punto centrale della decisione riguarda il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già correttamente evidenziato la presenza, nel casellario giudiziale dell’imputato, di numerosi precedenti specifici per reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a un’ulteriore iscrizione per un episodio successivo.
Questo quadro ha delineato una chiara ‘abitualità’ nel comportamento delittuoso del soggetto. L’abitualità è una delle condizioni ostative previste dalla legge per l’applicazione della particolare tenuità del fatto. La norma, infatti, è pensata per episodi criminosi isolati e di minima gravità, non per soggetti che dimostrano una persistente inclinazione a delinquere, specialmente per reati della stessa indole.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su principi consolidati. In primo luogo, ha affermato che i motivi del ricorso erano privi della specificità richiesta, limitandosi a riproporre questioni di merito già adeguatamente valutate in appello. Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, la motivazione è netta: la comprovata abitualità del ricorrente nel commettere reati di resistenza a pubblico ufficiale esclude in radice la possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p. La condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende è una diretta conseguenza dell’inammissibilità, poiché si presume la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione priva di fondamento. Infine, la Corte ha negato il rimborso delle spese legali alla parte civile, poiché la memoria da essa depositata non ha fornito alcun contributo utile ed effettivo alla decisione finale, confermando un orientamento giurisprudenziale che richiede un apporto collaborativo attivo per ottenere la liquidazione delle spese.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione offre tre importanti spunti di riflessione. Primo: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni di merito. Secondo: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile a chiunque, ma è precluso a coloro la cui storia criminale dimostra una serialità nel comportamento illecito. Terzo: la partecipazione della parte civile nel giudizio di legittimità, per essere economicamente riconosciuta, deve essere sostanziale e non meramente formale, contribuendo attivamente alla formazione del convincimento del giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare valide questioni di legittimità.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente emergevano numerosi precedenti specifici per lo stesso reato (resistenza a pubblico ufficiale), configurando una condizione di ‘abitualità’ che, per legge, impedisce il riconoscimento di tale beneficio.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna è una conseguenza automatica prevista dalla legge quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere tale colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44774 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44774 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria trasmessa dal difensore della parte civile, NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi non consentiti dalla legge i sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordin omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi. con corretti argomenti giuridici dalla sentenz impugnata (si vedano le pagine 6 e 7 in cui si sottolinea, quanto alla ritenuta abitualità presenza nel certificato del casellario giudiziale di numerosi precedenti per reati di resistenz pubblico ufficiale commessi anteriormente ai fatti oggetto del presente procedimento, nonché di un’iscrizione per altra resistenza commessa successivamente);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000);
ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali l’assenza, nella memoria depositata, di alcun utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 365 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere est COGNOME
re COGNOME
Il Presidente