Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47607 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ACQUAPENDENTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di VITERBO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, qua giudice d’appello, che ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delit cui all’art. 582 c.p.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violaz di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 192 c.p.p. nonché contradditto illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, è inammissibile.
Come noto, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano al dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazion della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca racconto (cfr. Sez. U, n. 41461 del 2012, RAGIONE_SOCIALE, e giurisprudenza conforme successiva);
Rilevato, peraltro, che anche il denunciato vizio di motivazione è manifestament infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagg 3 e 4 sentenza impugnata;
3.1. Considerato, inoltre, che il motivo con cui si enunciano vizi di motivazione n consentito in sede di legittimità, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, en vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza d giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
4.1. Letta la memoria della difesa di parte civile, con cui si motiva ampiamente nel senso d inammissibilità del ricorso, chiedendo la rifusione delle spese sostenute nel giudizio, s quantificarle, in quanto ammessa al patrocinio dello Stato, come si evince dalla senten d’appello che ha liquidato le spese in favore dell’Erario,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura sarà liquidata dal Tribunale di Viterbo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.