Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina le Prove
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla valutazione delle prove. Il caso ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, confermando un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso: Droga nell’Airbag e una Giustificazione Poco Credibile
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato era stato trovato alla guida di un’autovettura, di proprietà di un’altra persona, all’interno della quale, nascosta nel vano dell’airbag, era stata rinvenuta della droga.
La difesa dell’imputato si basava su una giustificazione precisa: egli si trovava alla guida del veicolo solo perché il proprietario, presente in auto, lamentava un forte dolore alla gamba che gli impediva di guidare. Inoltre, la difesa sosteneva che i contatti telefonici con soggetti noti per precedenti di spaccio, emersi dai tabulati, fossero da ricondurre esclusivamente al proprietario del veicolo e non al conducente.
Tuttavia, i giudici dei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano ritenuto questa versione dei fatti non credibile, condannando l’imputato. Secondo la loro ricostruzione, la sostanza stupefacente era da attribuire a entrambi i soggetti presenti nell’auto, basandosi su un quadro probatorio complesso che includeva la guida del veicolo da parte dell’imputato e i contatti telefonici sospetti avvenuti poco prima del controllo.
La Valutazione della Prova e il Ricorso Inammissibile
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e un travisamento della prova. In sostanza, ha chiesto alla Suprema Corte di riesaminare gli elementi probatori, come i tabulati telefonici, per dimostrare che la Corte d’Appello aveva sbagliato nella sua ricostruzione.
La Corte di Cassazione, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività che spetta esclusivamente al giudice di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che le censure mosse dall’imputato non rientravano tra quelle ammissibili in sede di legittimità. I giudici di merito avevano fornito una motivazione congrua, esauriente e logica per giustificare la loro decisione, esaminando tutte le argomentazioni difensive.
In particolare, la Corte ha sottolineato due aspetti cruciali:
1. I Limiti del Giudizio di Legittimità: La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Se la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello è logica e ben argomentata, essa è insindacabile, anche se fossero possibili altre interpretazioni delle prove.
2. L’Onere di Specificità del Ricorso: L’imputato ha lamentato il travisamento della prova riguardo ai tabulati telefonici, ma non ha allegato al ricorso le trascrizioni specifiche da cui sarebbe emerso l’errore del giudice. Senza fornire la prova concreta del presunto errore, la censura diventa generica e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (come in questo caso, per aver proposto motivi non consentiti), quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata nel caso di specie in tremila euro.
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. Una strategia difensiva che mira a rimettere in discussione il merito della vicenda è destinata a scontrarsi con la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le lamentele del ricorrente non riguardavano errori di diritto, ma chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo tipo di riesame è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nei compiti della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la motivazione della sentenza d’appello era ‘insindacabile’?
Significa che il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello per arrivare alla condanna era stato giudicato logico, completo e coerente. In presenza di una motivazione ben costruita, la Corte di Cassazione non può intervenire per sostituirla con una diversa interpretazione dei fatti, anche se teoricamente possibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità per colpa del ricorrente comporta la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30710 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 21/07/1986
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME Salvatore ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cu all’art.73, comma 5 d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio dell motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e travisamento della prova.
La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittim investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla co del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazion siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logic giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cade motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti preci circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disam completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il prof della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in ter contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si de dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che lo stupefacent rinvenuto nel vano airbag dell’autovettura fosse riferibile tanto al ricorrente irmsì« al COGNOME, proprietario dell’auto, ritenendo rilevante il fatto che il COGNOME fosse alla guida dell’aut del Galati, che dai tabulati telefonici sono emersi contatti con soggetti gravati da prece penali in materia di spaccio di stupefacente immediatamente prima, e non essendo credibile la tesi difensiva secondo cui il ricorrente si sia messo alla guida dell’automobile a causa dei d alla gamba che il COGNOME accusava.
Peraltro, si osserva che il ricorrente deduce travisamento della prova, desumibile dal testo provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, sen tuttavia allegare al ricorso le trascrizioni dei tabulati telefonici dai quali inferire che so telefonica del COGNOME abbia avuto contatti con soggetti gravati da precedenti in materia di spa di stupefacenti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibil colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Presidente