Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46131 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46131 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRACUSA il 26/08/1989
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello dì Potenza, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Matera di condanna della predetta per i reati di cui agli artt. 494 e 61 n. 2 cod. pen. (capo a) e agli artt. 624 bis e 625 nn. 2 e 4, cod. pen. (in Bernalda, il 28/9/2017);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo la parte contestato con due motivi la valutazione delle prove e la validità della individuazione fotografica operata dalla persona offesa, senza operare un effettivo confronto con i motivi della decisione e, dunque, sollecitando a questa Corte di legittimità una rivalutazione del materiale probatOrio che le è precluso (sui requisiti dell’atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 4441 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), avendo la Corte territoriale valorizzato numerosi elementi a riscontro e giustificato la ritenuta attendibilità della persona offesa, dando rilievo soprattutt al riconoscimento effettuato dalla stessa in epoca prossima all’accaduto (sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, COGNOME Rv. 279437-01, in cui si è spiegato che la forza probatoria della individuazione non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fin della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice; sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep.2019, COGNOME, Rv. 275548-01, in cui si è confermata la natura di prova atipica del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini — ‘”1 -Jisce) e precisato che la sua rilevanza dipende dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi l’ha compiuto); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, deve essere rilevata l’assoluta genericità della doglianza, neppure sostenuta da ragioni in diritto e dati fattuali pretermessi, ma anche l’erroneo assunto difensivo secondo cui, all’epoca del reato, la forbice edittale per il reato di furto ìn abitazione sarebbe stat ricompresa tra un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni di reclusione, laddove la pena edittale per il furto di cui all’art. 624 bis, cod. pen. (avuto
riguardo al tempus commissi delicti, cioè il settembre 2017) era, invece, ricompresa tra un minimo di anni tre e un massimo di anni sei, altresì dovendosi tener conto, ai fini della individuazione della pena, dell’aumento per la ritenuta recidiva qualificata;
che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024