Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con l è stato condannato per il reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, 130, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motiv ordine alla affermazione della responsabilità in relazione al capo a) relativo alla subotex ad altri detenuti.
Considerato che la doglianza non rientra nel nunrierus clausus delle censure deduc sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzio riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono i in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a da dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Il riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in p fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istru esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più fa non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte d redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimenta manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleab ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado pres tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di respo attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessu censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindaca sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha afferm piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal detenuto COGNOMECOGNOME il quale aveva affe il compagno di cella COGNOME NOME era solito introdurre dall’esterno pasticche di su spacciare ad altri detenuti. Tali dichiarazioni, credibili e costanti nel tempo riscontrate dalle dichiarazioni di altri testi e dal fatto che il telefono adibito ai co con l’agente penitenziario COGNOMECOGNOME che materialmente consentiva l’introduzion sostanza stupefacente in carcere, era in uso al COGNOME durante il periodo della sua de sebbene poi sia stato utilizzato anche da altri detenuti a seguito del suo trasfe carcere di Arezzo.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituz rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente