Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5652 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5652  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Crema, (Cr) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 202/2022 della Corte di appello di Brescia del 7 luglio 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 7 luglio 2022 la Corte di appello di Milano ha solo parzialmente riformato la decisione, assunta in data 17 febbraio 2021, con la quale il Tribunale di Cremona, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME in ordine al reato di cui all’art. 5 dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte, omesso di presentare la dichiarazione fiscale relativa all’anno di imposta 2012, omettendo in tale modo il pagamento dell’RAGIONE_SOCIALE per un importo pari ad euro 64.471,00 e dell’Iva per un importo pari ad euro 94.444,00, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia, corredata dagli accessor considerati opportuni.
Nel riformare la sentenza emessa in primo grado la Corte ambrosiana ha osservatd, avendo disposto una perizia contabile volta ad accertare l’avvenuto superamento delle soglie di punibilità previste per le due tipologie di imposte evase, che, in relazione all’Iva, l’ammontare dell’imposta effettivamente omessa, pari ad euro 19.614,56, era inferiore alla soglia di punibilità, mentre per ciò che attiene all’I l’imposta non versata, calcolata in misura leggermente superiore a quelle indicata nel capo di imputazione, è risultata comunque superiore alla soglia di punibilità; sulla base di tale rilievo, comportante l’assoluzione del NOME quanto alla evasione dell’Iva, la Cor di Milano ha proceduto alla rivisitazione del trattamento sanzionatorio da irrogare, portandolo da anni 1 e mesi 9 di reclusione ad anni 1 e mesi 7 di reclusione, riducendo altresì l’importo della somma confiscata da euro 115.520,00 ad euro 66.153,69, pari all’importo dell’RAGIONE_SOCIALE evasa determinato dal perito.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore fiduciario il RAGIONE_SOCIALE, deducendo 5 motivi di illegittimità della sentenz impugnata.
Il primo motivo concerne la pretesa violazione dell’art. 178, lettera c), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di provvedere in ordine ad una istanza istruttoria, volta alla acquisizione di documentazione contabile relativa alla gestion della RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2012, formulata dalla difesa del prevenuto in sede di proposizione del gravame.
Con il secondo motivo di ricorso la sentenza viene impugnata, nel caso si ritenesse che la predetta istanza istruttoria sia stata di fatto rigettata, per non essere
ammessa nel corso del giudizio una prova decisiva, costituita, appunto, dalla documentazione in discorso; ciò in particolare in quanto detta documentazione avrebbe consentito di scardinare il costrutto accusatorio su cui era fondata la motivazione dell sentenza di primo grado.
Con il terzo motivo di impugnazione è stata lamentata, sempre per il caso in cui si ritenesse che la Corte territoriale abbia, tacitamente, rigettato la istanza istruttor vizio di motivazione di tale scelta, non risultando le ragioni che la avrebbero giustificata
Con il quarto motivo di impugnazione è contestata la dimostrazione della responsabilità del prevenuto, posto che la documentazione che è stata esaminata dal perito contabile onde pervenire alla quantificazione dell’imponibile conseguito dalla società amministrata dall’imputato e, pertanto, alla imposta evasa / non sarebbe dotata di alcuna valenza probatoria, trattandosi di appunti destinati al mero uso interno dell società in questione.
Infine, con il quinto motivo di impugnazione è dedotta, sotto il profilo del vizio di motivazione, la determinazione in ordine all’avvenuto superamento della soglia di punibilità, considerato che lo stesso perito che ha consultato la documentazione contabile ne ha rilevato la dubbia affidabilità.
Avendo, in data 10 maggio 2023) la Procura AVV_NOTAIO presso questa Corte formulato le proprie motivate conclusioni nel senso della inammissibilità del ricorso, in data 1 luglio 2023 la difesa del ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica con la quale ha insistito per l’accoglimento della sua impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla difesa del NOME è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.
Ritiene il Collegio, stante la loro coerenza contenutistica, di potere esaminare congiuntamente i primi tre motivi di ricorso ed altrettanto congiuntamente gli ultimi due.
Prendendo, pertanto, le mosse dal primo gruppo di doglianze, il cui oggetto è connesso alla formulazione di richieste istruttorie da parte della ricorrente difesa di fronte alla Corte territoriale ed alla valutazione che di esse è stata fatta da detta medesima Corte, si osserva quanto segue.
Riguardo al primo motivo, avente ad oggetto la omessa motivazione sulla istanza di produzione documentale formulata in sede di proposizione dell’appello, si osserva che, per costante giurisprudenza di questa Corte / la valutazione sulla opportunità o meno di disporre la riapertura della istruttoria in grado di appello è rimessa – laddove non vi siano disposizioni, quali l’art. 603, comma 3 – bis, cod. proc. pen, che, a determinate condizioni la impongano – al giudice procedente e la statuizione da questo assunta, ove non viziata per violazione di legge o per la sua manifesta illogicità, non può formare oggetto di sindacato giurisdizionale in sede di legittimità (per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 ottobre 2018, n. 48093).
Nella presente occasione la Corte di appello ha, alla udienza celebratasi in data 31 marzo 2022, disposto la esecuzione di una perizia contabile per !a verifica dell’effettivo superamento della soglia di punibilità da parte del ricorrente; è di tutta evidenza che quella era la sede di fronte alla quale il ricorrente avrebbe dovuto, con maggiore efficacia che non attraverso la produzione documentale della quale è stata chiesta la acquisizione agii atti del giudizio in occasione della formulazione dei motivi di ricorso, fare valere la valenza dimostrativa della documentazione contabile di cui si tratta.
Evidentemente non fondato è il secondo motivo di impugnazione; come, detto, infatti, il mancato accoglimento della istanza di ammissione di una nuova prova in sede di gravame non è suscettibile di formare oggetto di motivo di ricorso per cassazione, laddove esso sia stato motivato; cosa che, implicitamente ma altrettanto chiaramente, la Corte di appello ha fatto disponendo lo svolgimento della perizia contabile nel corso della quale sarebbe stato possibile sottoporre da parte anche del ricorrente al perito la documentazione che questi riteneva utile per lo svolgimento dell’attività di consulenza specialistica.
Il terzo motivo di ricorso, riguardante il preteso vizio di motivazione in ordine al rigetto della istanza istruttoria è parimenti inammissibile, posto che la Corte ha ritenuto di non ammettere la produzione in quanto le finalità istruttorie che attraverso la stessa il ricorrente intendeva soddisfare si sono potute raggiungere, ed in misura più ampia, attraverso la partecipazione di tutti gli attori del procedimento penale all’attività di perizia contabile disposta dalla Corte di appello.
Venendo, a questo punto, all’esame congiunto dei restanti motivi di ricorso, si rileva, quanto al primo profilo in essi sollevato, che ha ad oggetto la affidabilità delle conclusioni cui è pervenuto il perito contabile in relazione
all’avvenuto superamento della soglia di punibilità quanto alla omissione del versamento dell’RAGIONE_SOCIALE, CaRAGIONE_SOCIALE che, con valutazione di merito non suscettibile di essere ulteriormente sindacata di fronte a questa Corte di legittimità, la Corte di Brescia ha considerato, tenuto conto della ampiezza e completezza dei materiale esaminato in sede di perizia, che le risultanze cui l’indagine tecnica è pervenuta siano pienamente attendibili; una tale valutazione, come detto, è rimessa al libero convincimento del giudicante ed è sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata ed immune da vizi logici (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 marzo 2914, n. 11096), motivazione che, in questo caso, attraverso il riferimento alla correttezza metodologica dell’operato del perito ed all’avvenuto esame dell’intera documentazione contenuta nel fascicolo del processo, la Corte territoriale ha adeguatamente esplicitato.
Con riferimento all’ulteriore aspetto di contestazione delle risultanze dell’attività istruttoria svolta di fronte alla Corte di Brescia, attinente ad un preteso travisamento delle conclusioni raggiunte dal perito da quella nominato, si osserva la inammissibilità per genericità della doglianza.
A tale approdo si giunge sulla base del rilievo che questa è argomentata esclusivamente sulla base dell’avvenuta estrapolazione di talune espressioni, ritenute dal ricorrente in contrasto con il contenuto della sentenza, asseritamente riportate nella relazione peritale e ripetute nel ricorso ora in esame; operazioneAuestai portata, però, avanti senza che ci sia stato affatto un confronto complessivo né con l’intero testo della relazione del perito né, tantonneno, con il dictum del giudice del gravame il quale, invece, espressamente ha rilevato che il consulente ha calcolato in sede di relazione peritale in euri 66.153,69, cioè in misura superiore alla soglia di punibilità legislativamente prevista, l’ammontare della RAGIONE_SOCIALE evasa ed ha segnalato che tali sue conclusioni sono state dal medesimo ribadite allorché questi è stato esaminato, nel contraddittorio delle parti, alla udienza celebrata in data 7 luglio 2022.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente