Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può rivalutare la pena
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i confini del giudizio di legittimità, specialmente quando si discute di quantificazione della pena. La Corte di Cassazione, dichiarando un ricorso inammissibile, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: la sua funzione non è quella di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di custode della corretta applicazione del diritto. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda.
Il Caso: Dal Reato Continuato al Ricorso in Cassazione
Il punto di partenza è un’istanza presentata da un condannato alla Corte di Appello di Firenze. L’obiettivo era ottenere l’applicazione della disciplina del ‘reato continuato’ a due distinte sentenze divenute irrevocabili. Questo istituto permette di unificare più reati, commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso, sotto un’unica pena, calcolata partendo da quella per il reato più grave e aumentandola per gli altri.
La Corte di Appello accoglieva l’istanza, unificava i reati e rideterminava la pena complessiva in quattro anni e otto mesi di reclusione, oltre a una multa. Nonostante l’esito favorevole in linea di principio, il condannato decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua doglianza non riguardava il riconoscimento del reato continuato, ma l’entità dell’aumento di pena applicato, ritenuto eccessivo e frutto di una violazione di legge e di un vizio di motivazione.
La Decisione della Cassazione: un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Questa decisione non entra nel merito della questione (se l’aumento di pena fosse o meno congruo), ma si ferma a un livello preliminare. La Corte ha stabilito che le motivazioni del ricorrente non costituivano una valida censura di legittimità, bensì un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle scelte discrezionali del giudice di merito, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è netta e si fonda sulla distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. La quantificazione della pena, inclusa la determinazione dell’aumento per la continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato fornendo una motivazione adeguata e non illogica.
Nel caso specifico, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella della Corte di Appello, senza però dimostrare una palese violazione di legge o un’irragionevolezza manifesta nella motivazione del provvedimento impugnato. La Cassazione chiarisce che il suo ruolo non è decidere ‘quale sia la pena giusta’, ma solo controllare che il giudice che l’ha determinata abbia seguito correttamente le norme di legge e abbia giustificato la sua scelta in modo logico e coerente. Poiché il ricorso mirava a una ‘rivalutazione di punti della decisione oggetto di adeguato apprezzamento in sede di merito’, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è una terza occasione per discutere i fatti o la congruità della pena. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di norme giuridiche o su vizi logici della motivazione che siano evidenti e decisivi. Un’impugnazione che si limita a lamentare l’eccessività della sanzione senza individuare un errore di diritto è destinata a essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
È possibile contestare in Cassazione l’entità dell’aumento di pena stabilito dal giudice di merito per il reato continuato?
No, non se la contestazione si limita a una critica sulla congruità della pena. La determinazione dell’aumento di pena è una valutazione di merito, non sindacabile in Cassazione se il giudice ha fornito una motivazione adeguata e non palesemente illogica.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile per ‘manifesta infondatezza’?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso sono così evidentemente prive di pregio giuridico che la Corte di Cassazione le respinge senza necessità di un esame approfondito, ritenendole un tentativo di ottenere una rivalutazione del merito della decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16206 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 27 giugno 2023 la Corte di Appello di Firenze in accogli dell’istanza avanzata da COGNOME NOME tesa ad ottenere l’applicazione della disc reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevoca nell’istanza, dichiarava unificati dal vincolo della continuazione i reati di cui ai rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi otto di reclusione 1967,00 di multa.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di legge NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli comma 2 cod. pen. e 671 comma 1 cod. proc. pen., lamentando l’eccessivo aument pena operato per la riconosciuta continuazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi ad ad ottenere una rivalutazione di punti della decisione oggetto di adeguato apprez in sede di merito.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento de processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinaz causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di s pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 pen.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
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