Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24209 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24209 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 24/01/1984
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il Presidente
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia
di primo grado, con la quale COGNOME era stato condannato per il reato di furto tentato;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo
del suo difensore; che l’avv. NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte, con le quali h
chiesto di annullare la sentenza impugnata;
– che il primo motivo di ricorso è intrinsecamente generico, essendo privo di una puntuale
enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferim
motivazione dell’atto impugnato;
-che il secondo motivo è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di
identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine
2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontat
che i giudici di merito, in ordine alla recidiva, hanno reso una motivazione che risulta in l
con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di quest
Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251690;
– che il terzo motivo di ricorso è intrinsecamente generico, essendo privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferim motivazione dell’atto impugnato; che correttamente i giudici di merito, al fine della verifica requisito dell’abitualità, hanno tenuto conto anche dei precedenti penali;
che, con il quarto motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovend ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore