Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina il Merito
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un’impugnazione si limita a riproporre questioni già valutate e respinte correttamente nei gradi precedenti, il suo destino è segnato. In questi casi, si parla di ricorso inammissibile, una decisione che comporta conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire meglio i confini del giudizio in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputata, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando le conclusioni dei giudici di secondo grado.
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. L’errata valutazione dei precedenti penali, che a dire della difesa erano stati usati non solo per escludere l’uso personale della sostanza, ma anche per determinare una pena ritenuta eccessiva.
2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerato ingiustificato.
In sostanza, la ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le valutazioni di fatto e le decisioni discrezionali che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha osservato che i motivi presentati non erano altro che una riproduzione delle censure già avanzate e respinte dal giudice d’appello. Quest’ultimo, secondo la Cassazione, aveva fornito argomenti giuridici corretti e una motivazione logica ed esauriente per giustificare la propria decisione.
Di conseguenza, non solo il ricorso è stato respinto, ma la ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ che può rivalutare le prove o sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito, definito ‘scrutinio di legittimità’, è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e completa.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che la valutazione dei precedenti penali, la determinazione della pena (che era comunque di poco superiore al minimo previsto) e la concessione o meno delle attenuanti generiche rientrano nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito. Se tale apprezzamento è sorretto da una motivazione adeguata, come nel caso esaminato, esso è insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso, limitandosi a contestare proprio questi aspetti senza evidenziare vizi di legge o palesi illogicità, si è rivelato uno strumento improprio, destinato inevitabilmente all’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi logici della motivazione, non su un semplice disaccordo con la decisione del giudice d’appello. Proporre un ricorso inammissibile, basato sulla riproposizione di censure di merito, non solo è inutile ai fini processuali, ma espone anche a significative conseguenze economiche. La decisione conferma che l’accesso alla Suprema Corte è riservato a questioni di puro diritto, consolidando il suo ruolo di garante dell’uniforme interpretazione della legge e non di giudice dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre censure di merito già respinte nei gradi precedenti con argomentazioni corrette e logiche, senza sollevare reali questioni di legittimità (cioè violazioni di legge o vizi di motivazione).
La valutazione dei precedenti penali da parte del giudice può essere contestata in Cassazione?
No, la valorizzazione dei precedenti penali per determinare la pena o negare le attenuanti generiche è un aspetto del trattamento punitivo rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. Non può essere contestata in Cassazione se la motivazione fornita dal giudice è esauriente e logica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44448 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 12/04/1987
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza d condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i precedenti penali sono stati valorizzati non solo per escludere che la droga detenuta fosse detenuta per uso esclusivamente personale ma per determinare la pena (peraltro in misura appena superiore al minimo edittale, mesi dieci di reclusione) e denegare l’applicazione delle circostanze generiche, aspetti del trattamento punitivo rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatars nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024