Ricorso Inammissibile: Quando la Valutazione del Giudice di Merito è Definitiva
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sul perimetro del giudizio di legittimità, chiarendo i limiti entro cui è possibile contestare le valutazioni dei giudici dei gradi precedenti. Il caso in esame si conclude con la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che sottolinea come la Corte Suprema non sia un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un organo preposto a garantire la corretta applicazione della legge. La pronuncia ribadisce un principio cardine: la valutazione discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivata, non può essere messa in discussione.
Il Caso in Esame: Un Appello contro una Condanna per Rapina
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di rapina emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di aver commesso il fatto minacciando la vittima con un coltello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Tra Lieve Entità e Bilanciamento delle Circostanze
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. Mancata applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità: La difesa sosteneva che il giudice di merito avesse errato nel non riconoscere la minore gravità del reato, invocando anche una recente pronuncia della Corte Costituzionale. L’obiettivo era ottenere una riduzione della pena.
2. Errato bilanciamento tra attenuanti e aggravanti: Il secondo motivo contestava la decisione del giudice di non far prevalere le circostanze attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva, ovvero la condizione di chi ha già commesso altri reati in passato.
Entrambi i motivi miravano a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, mettendo in discussione le valutazioni fatte dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su principi consolidati del nostro ordinamento processuale.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché entrambi i motivi fossero infondati. Riguardo al primo punto, i giudici supremi hanno evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello era ‘congrua e non illogica’. La scelta di non applicare l’attenuante della lieve entità era giustificata dalle specifiche modalità del fatto (l’uso di un coltello) e dall’intensità dell’intenzione criminale (dolo), elementi che il giudice di merito aveva correttamente valutato. Pertanto, la doglianza si rivelava non solo infondata, ma anche ‘reiterativa’ di argomenti già esaminati e respinti.
Sul secondo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, la Corte ha richiamato un principio stabilito dalle Sezioni Unite: questa valutazione rientra nella ‘discrezionalità tipica del giudizio di merito’ e sfugge al controllo della Cassazione, a meno che non sia frutto di ‘mero arbitrio o di ragionamento illogico’. Poiché nel caso di specie la decisione del giudice d’appello era stata ‘ragionata e argomentata’, risultava ‘incensurabile’.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove o le scelte discrezionali dei giudici di merito, ma assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. La decisione del giudice di merito, quando supportata da una motivazione logica e coerente, è definitiva e non può essere oggetto di una nuova valutazione di fatto in sede di Cassazione.
Quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, i motivi sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’ perché contestavano valutazioni discrezionali del giudice di merito che erano state adeguatamente e logicamente motivate, esulando quindi dal sindacato di legittimità.
Perché la Corte non ha concesso l’attenuante del fatto di lieve entità?
La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso l’attenuante basandosi su una motivazione logica e congrua, che teneva conto delle modalità concrete del reato (minaccia perpetrata con un coltello) e dell’intensità del dolo dell’imputato.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti?
No, a meno che la decisione del giudice di merito non sia palesemente arbitraria o illogica. La valutazione comparativa tra circostanze di segno opposto è un’attività discrezionale tipica del giudice di merito e, come ribadito dalla Corte citando una sentenza delle Sezioni Unite, non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 06HTOQU) nato il 08/05/2000
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
I .
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso (violazione di legge/vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della attenuante del fatto di lieve entità – C. cost. n. 86/2024) è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, a fronte di una congrua e non illogica motivazione che esclude la lieve entità della rapina posta in esse dall’odierno ricorrente in ragione delle modalità del fatto (minaccia perpetrata mediante l’utilizzo di un coltello) e dell’intensità del dolo (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
osservato che il secondo motivo che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.