Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Rivalutare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il cosiddetto ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Suprema Corte ha messo in chiaro i confini del proprio giudizio, specificando che non può trasformarsi in un terzo grado di merito per riesaminare fatti e prove. Il caso riguardava un appello contro una condanna per cessione di sostanze stupefacenti, giudicato inaccettabile proprio perché le censure sollevate miravano a una nuova valutazione degli elementi già esaminati dalla Corte d’Appello.
I Fatti del Caso
L’imputato aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato per la cessione di sostanze stupefacenti. Attraverso il suo ricorso, l’imputato contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di secondo grado, la valutazione del materiale probatorio e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le doglianze presentate dall’imputato non erano ammissibili nel giudizio di legittimità. Questo tipo di giudizio, infatti, non consente di rimettere in discussione la ricostruzione e la valutazione del fatto, né l’apprezzamento delle prove. Tali attività sono di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), a condizione che quest’ultimo abbia fornito una motivazione logica, adeguata e priva di vizi.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni chiare e consolidate. I giudici hanno spiegato perché le censure mosse dall’imputato non potevano trovare accoglimento.
La Valutazione del Fatto è Riservata al Giudice di Merito
Il punto centrale della motivazione è che la Corte di Appello aveva già fornito una motivazione “congrua e adeguata”, basata su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. Le critiche del ricorrente, secondo la Cassazione, si traducevano in una semplice richiesta di una nuova e diversa lettura delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità. In sostanza, non è compito della Cassazione stabilire se la valutazione del giudice di merito sia la migliore possibile, ma solo se sia logicamente sostenibile.
L’Inapplicabilità della Causa di Non Punibilità (Art. 131-bis c.p.)
Anche per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), la Corte ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello correttamente motivata. I giudici di merito avevano valutato l’offensività della condotta e la sua gravità tenendo conto di una circostanza specifica e rilevante: il destinatario della sostanza stupefacente si trovava agli arresti domiciliari. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a escludere la particolare tenuità del fatto, confermando la correttezza del ragionamento della corte territoriale.
Le Conclusioni
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna è diventata definitiva. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione non è uno strumento per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti, ma un rimedio destinato a correggere errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte riguardavano la ricostruzione e la valutazione dei fatti e delle prove, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo e secondo grado) e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione nel suo giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di vizi.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non è stata applicata perché la Corte d’Appello ha ritenuto che il fatto non fosse di “particolare tenuità”. Questa valutazione era basata sulla circostanza aggravante che la cessione di stupefacenti era avvenuta nei confronti di una persona che si trovava agli arresti domiciliari, elemento che ha aumentato la gravità complessiva della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36231 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36231 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ARPAIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento della cessione di sostanza stupefacente e ne ha valutato anche l’offensività alla luce della circostanza che il cessionario si trovava agli arresti dorniciliari, e dunque ne ha soppesato la gravità anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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