Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Nel sistema giudiziario italiano, la Corte di Cassazione svolge un ruolo fondamentale come giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire gli eventi, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proposto contro una condanna per evasione e chiarendo i limiti invalicabili per chi si rivolge al massimo organo della giurisdizione.
Il caso: un appello contro una condanna per evasione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva confermato la condanna di un’imputata per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale. L’imputata, sottoposta a una misura restrittiva, aveva violato le prescrizioni imposte. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, basando le proprie argomentazioni su una presunta errata valutazione dei fatti e sull’assenza dell’elemento soggettivo del reato, il dolo.
In particolare, la difesa sosteneva che l’imputata fosse incorsa in un errore di fatto, non avendo compreso correttamente la natura e la portata del provvedimento che le era stato notificato, relativo a un cumulo di pene in esecuzione.
La decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Suprema Corte non è entrata nel vivo della ricostruzione fattuale, ma ha stabilito che le censure sollevate non erano proponibili in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le motivazioni: i limiti del ricorso inammissibile in Cassazione
L’ordinanza offre spunti chiari e didattici sui confini del giudizio di Cassazione. Le motivazioni della decisione si fondano su due pilastri fondamentali.
La valutazione del fatto è riservata al giudice di merito
Il primo punto, e il più importante, è che il ricorso presentava censure che riguardavano “la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio”. Queste attività, sottolinea la Corte, sono di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o carente, vizi che nel caso di specie non sono stati riscontrati. La Corte di Appello, infatti, aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
La sussistenza del dolo e l’errore di fatto
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato adeguatamente sulla sussistenza del dolo. L’atto notificato all’imputata, relativo a un cumulo di pene, era sufficientemente chiaro da escludere un errore di fatto scusabile. La difesa, inoltre, non aveva fornito prove concrete a sostegno della sua tesi, dato che non vi era stato un esame specifico dell’imputata su questo punto nel corso del processo. Pertanto, l’argomentazione dell’errore è stata giudicata “ipotetica ed astratta”.
Conclusioni: le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso inammissibile è quello che tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito. Le parti devono strutturare i propri ricorsi su questioni di pura legittimità, come la violazione di legge o vizi di motivazione gravi e palesi. Proporre censure sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, questioni che sono di competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente la causa nel merito (cioè riesaminare i fatti e le prove), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il 07/08/1980
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che la Corte di appello di Lecce ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo richiesto per l’integrazione del reato previsto dall’art. 385 cod. pen., tenuto conto del chiaro significato dell’atto già notificato all’imputata riferito ad un cumulo di pene in esecuzione, tale da rendere ipotetico ed astratto l’errore di fatto dedotto dalla difesa, stante anche l’assenza di un esame e controesame dell’imputata specifico sul punto;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025
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