Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18716/2024 offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: i limiti del giudizio di legittimità. Quando un ricorso viene dichiarato ricorso inammissibile, significa che la richiesta dell’imputato non supera il vaglio preliminare della Corte, spesso perché si tenta di trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, cosa non consentita. Analizziamo il caso specifico per comprendere meglio le ragioni di tale decisione.
I Fatti del Processo
Un uomo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (marijuana e hashish) in concorso con un’altra persona. La condanna si basava su prove solide, tra cui l’osservazione diretta da parte degli agenti di polizia di uno scambio di droga contro denaro. L’imputato, non rassegnato alla condanna, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente un’errata valutazione delle prove e la mancata concessione di circostanze attenuanti.
Le ragioni del ricorso inammissibile
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità: Sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel ricostruire i fatti, dando più peso alla testimonianza degli agenti di polizia piuttosto che a quella dell’acquirente della droga. In pratica, chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e offrire una nuova interpretazione dei fatti.
2. Mancata concessione delle attenuanti: Si doleva del fatto che non gli fossero state riconosciute né l’attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.) né le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), che avrebbero comportato una riduzione della pena.
L’Analisi della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione della Corte si fonda su principi procedurali molto chiari. Per quanto riguarda il primo punto, la Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti del processo. I giudici di primo e secondo grado hanno il compito di accertare come si sono svolti gli eventi e valutare le prove. La Cassazione, invece, è un giudice di ‘legittimità’, il cui ruolo è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Chiedere di preferire una testimonianza rispetto a un’altra è una richiesta di valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
La Questione delle Attenuanti
Anche le censure relative alle attenuanti sono state giudicate manifestamente infondate. La Corte ha chiarito due aspetti importanti:
* Attenuante del danno lieve: Il diniego non si basava solo sulla quantità di droga venduta in quella specifica occasione, ma sulla quantità complessiva trovata nella disponibilità degli imputati, che evidentemente non era considerata così esigua.
* Attenuanti generiche: La loro concessione richiede la presenza di elementi positivi e meritevoli di considerazione riguardo alla vita o alla condotta dell’imputato. La semplice menzione delle proprie ‘condizioni di vita’ non è sufficiente, in assenza di altri fattori, a giustificare una riduzione della pena. La valutazione del giudice di merito, seppur sintetica, è stata ritenuta adeguata.
Le Motivazioni
La motivazione principale dietro la dichiarazione di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. Esso era volto a sollecitare un ‘diverso apprezzamento delle risultanze acquisite’, ovvero una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione ha confermato la coerenza e la logicità della ricostruzione operata nei gradi precedenti, basata sull’osservazione diretta dello scambio da parte degli agenti operanti, che avevano anche riconosciuto gli imputati avendoli già identificati in circostanze analoghe. Pertanto, la tesi difensiva è stata considerata un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non può diventare un appello mascherato. Le parti non possono utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti così come cristallizzato nelle sentenze di primo e secondo grado, a meno che non emerga un vizio logico palese e incontrovertibile nella motivazione. La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questo serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso in Cassazione esclusivamente su questioni di diritto o vizi di motivazione evidenti, e non su un disaccordo circa la valutazione delle prove.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’imputato chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, come la scelta tra la testimonianza degli agenti e quella dell’acquirente. Questo tipo di valutazione è di competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione, che si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per arrivare a una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso è ammesso solo se si contesta un errore nell’applicazione della legge (errores in iudicando) o un vizio logico grave e manifesto nella motivazione della sentenza (errores in procedendo), non una semplice divergenza di valutazione.
Perché non sono state concesse le attenuanti all’imputato?
Le attenuanti non sono state concesse per due ragioni: l’attenuante del danno di particolare tenuità è stata negata considerando non solo la droga venduta, ma la quantità complessiva a disposizione degli imputati. Le attenuanti generiche sono state negate per l’assenza di elementi positivi concreti che potessero giustificare una riduzione della pena, ritenendo insufficiente il generico richiamo alle condizioni di vita del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18716 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato dei reati di illecita detenzione e cessione di marijuana ed hashish, a lui ascritti in concorso con COGNOME NOME – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/01/2023, con cui la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Pisa, deducendo vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.;
ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile perché volta a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite, rispetto a quanto concordemente ritenuto dai giudici di merito in ordine allo scambio direttamente osservato dagli operanti al quale aveva partecipato anche l’odierno ricorrente;
ritenuto in particolare che la tesi difensiva, basata sulle dichiarazioni dell’acquirente COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME tcentet in adeguato conto la ricostruzione offerta dagli operanti, fondata su quanto direttamente osservato in ordine allo scambio di droga contro danaro, effettuato da un “quartetto di persone, due italiani e due senegalesi” (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado, nonché pag. 4 in cui si precisa che l’odierno ricorrente, nascostosi nelle vicinanze insieme al coimputato, fu trovato in possesso di quattro involucri contenenti hashish. Nella medesima prospettiva, cfr. anche pagg. 2 seg. della sentenza impugnata, in cui si precisa che l’operante ebbe ad osservare distintamente lo scambio, riconoscendo i due imputati perché identificati anche in precedenza in circostanze analoghe);
ritenuto che le residue censure siano manifestamente infondate avuto riguardo, da un lato, al fatto che il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. stato riferito non già al solo quantitativo di droga ceduta al COGNOME, ma a quello complessivamente risultato nella disponibilità degli imputati. D’altro lato, la sintetica motivazione fondante la mancata applicazione delle attenuanti generiche deve essere evidentemente riferita all’assenza di elementi positivamente valutabili: valutazione che non appare adeguatamente contrastata dal richiamo difensivo alle condizioni di vita del ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024