Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
Nel complesso mondo della giustizia penale, non tutti i ricorsi raggiungono l’obiettivo sperato. Un esempio emblematico è quello del ricorso inammissibile, una decisione che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il cuore della questione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i paletti invalicabili per chi si appella al terzo grado di giudizio, sottolineando la differenza tra riesame dei fatti e controllo di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello di Bari, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali doglianze. La prima contestava il mancato riconoscimento dell’uso personale di sostanze, un’argomentazione che mirava a una diversa qualificazione giuridica del fatto. La seconda, invece, sollevava diverse critiche generiche riguardo al trattamento sanzionatorio applicato, senza però specificare nel dettaglio le ragioni giuridiche della presunta erroneità della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e ha concluso per una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione ha comportato non solo il rigetto delle richieste del ricorrente, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha distinto nettamente la valutazione dei due motivi, evidenziando per ciascuno una specifica ragione di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità.
Primo Motivo: La Valutazione dei Fatti non Spetta alla Cassazione
Per quanto riguarda la questione dell’uso personale, la Corte ha definito il motivo come manifestamente infondato. Ha chiarito che stabilire se una determinata condotta integri un illecito penale o un uso personale è una tipica valutazione in punto di fatto. Questo tipo di accertamento è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), che analizzano le prove e ricostruiscono la dinamica degli eventi. La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, ma può solo verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, non essendo emerse tali criticità, la doglianza è stata respinta.
Secondo Motivo: La Necessità di Argomentazioni Specifiche
Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato giudicato aspecifico. Il ricorrente si era limitato a enunciare le sue lamentele senza però argomentarle. La legge processuale richiede che ogni motivo di ricorso sia supportato da ragioni specifiche che spieghino perché la decisione del giudice di merito sarebbe errata. Una semplice enunciazione di dissenso, priva di un’analisi critica e di riferimenti normativi o logici, rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile. Il ricorso deve essere un dialogo tecnico con la Corte, non una mera protesta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto (violazioni di legge) o su vizi logici evidenti della motivazione. È essenziale formulare motivi specifici, chiari e ben argomentati, evitando di chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove, compito che non le compete. La dichiarazione di ricorso inammissibile rappresenta la sanzione processuale per chi non rispetta queste regole fondamentali, con conseguenze economiche non trascurabili per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto chiedeva una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, e il secondo motivo è stato giudicato aspecifico, poiché era privo delle argomentazioni necessarie a sostenerlo.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove per decidere se l’uso di una sostanza era personale?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove per effettuare una nuova valutazione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, ma la valutazione nel merito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46523 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GENZANO DI ROMA il 27/12/1976
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo, concernente l’omesso riconoscimento dell’uso personale, è manifestamente infondato, non potendosi sindacare in sede di legittimità le valutazioni compiute dal giudice di merito in punto di fatto, non emergendo la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione;
rilevato che l’ulteriore motivo, concernente plurimi aspetti del trattamento sanzionatorio, è aspecifico, posto che a fronte della sua enunciazione non si indicano le ragioni della pretesa fondatezza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere es COGNOME ore
La Presidente