Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23103 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23103 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
CC – 28/05/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME nato in Nigeria, il 21/08/1983, avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni scritte del P.g., contenente le conclusioni della difesa, trasmessa in data 14 maggio 2025 a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi – peraltro – ad ottenere la rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sulla penale responsabilità, il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, il riesame del negato riconoscimento della circostanza
attenuante del danno patrimoniale lieve e la qualificazione della condotta come contravvenzione (incauto acquisto p. e p. dall’art. 712 cod. pen.).
1.1. Circa il primo motivo di ricorso -svolto in tema illegittimità della decisione fondata sull’esame del teste che, solo all’esito delle contestazioni, avrebbe dichiarato che l’imputato era perfettamente a conoscenza della provenienza da reato della telecamera a lui cedutal’articolata e non manifestamente illogica motivazione dei giudici di merito (doppia conforme sulla responsabilità) Ł fondata, non su meri indizi, bensì sulla prova dichiarativa acquisita nel corso del dibattimento, rappresentata dalla deposizione di chi ebbe a cedere all’imputato l’oggetto del furto appena prima compiuto. Tale narrazione (peraltro corroborata dal successivo immediato sequestro di quella stessa res rinvenuta nella disponibilità dell’imputato) Ł stata considerata attendibile e credibile, sulla base di un giudizio congruente con le evidenze ed assolutamente logico. Peraltro, si tratta di valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, di cui la motivazione rende logicamente conto (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362 – 01).
La Corte territoriale ha evidenziato che la deposizione sollecitata con le contestazioni, Ł stata ritenuta utilizzabile, nella parte in cui ha confermato le dichiarazioni predibattimentali, così uniformandosi all’indirizzo costante di legittimità espresso sul punto (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, COGNOME, Rv. 273455 – 01; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, COGNOME, Rv. 270091 – 01; Sez. 2, n. 10483 del 21/02/2012, COGNOME, Rv. 252707 – 01; Sez. 4, n. 18973 del 09/03/2009, COGNOME, Rv. 244042 – 01; piø recentemente, tra le non massimate, Sez. 2, n. 8136 del 12/11/2021, dep. 2022, COGNOME; Sez. 5, n. 9516 del 10/02/2022, COGNOME).
In ogni caso, con il motivo si sollecita un’inammissibile rivisitazione delle emergenze probatorie, legalmente inibita al giudice di legittimità (giur. consolidata sin da Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944 – 01).
1.2. Il ricorrente ha poi ribaltato sul tavolo della legittimità tutti e ciascuno dei motivi di gravame spesi nel merito e respinti, con logica e congruente motivazione, dalla Corte territoriale.
1.2.1. Così Ł per la qualificazione del fatto come contravvenzione (art. 712 cod. pen.) oggetto del secondo motivo di ricorso, cui osta in misura macroscopica la prova dichiarativa legittimamente utilizzata ai fini del decidere. In ogni caso soccorre sul punto l’evidente dolo (quanto meno eventuale) che copre la conoscenza della provenienza da delitto della res ricevuta (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323 – 01).
1.2.2. Così pure deve affermarsi per il terzo motivo di ricorso. La Corte territoriale non ha ritenuto l’offesa particolarmente tenue, nei sensi di cui all’art. 131bis cod. pen., in ragione della non occasionalità della condotta, dello stimato valore della telecamera e delle allarmanti modalità della stessa ricezione, per come sinallagmaticamente collegata alla cessione di stupefacenti. Il giudice della revisione nel merito ha quindi operato attingendo ai parametri normativi indicati al primo comma dell’art. 133 cod. pen., attraverso l’esame delle ‘modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo’. Dall’analisi della predetta disposizione risulta che, al fine di divisare la particolare tenuità dell’offesa, Ł ineludibile attingere al ‘serbatoio’ di criteri indicati al solo primo comma dell’art. 133 del codice sostanziale, che già indirizza il giudice nella misura sanzionatoria del caso concreto. Non Ł tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi elencati, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01). Non può pertanto ritenersi che la motivazione spesa sia mancante o
manifestamente illogica, nØ può giudicarsi altrimenti contraddittoria. Tantomeno la decisione della Corte di merito risulta emessa in violazione di legge, in quanto non appare nella fattispecie compromesso alcun criterio legale di valutazione della gravità (intesa come massa) dell’offesa; che, anzi, Ł stata apprezzata nella sua dimensione ontologica.
1.2.3. La medesima sorte processuale avvince l’ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale offerto ampio sostegno argomentativo (di puro merito) alla decisione di non riconoscere la circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve, proprio in ragione del danno da spoglio e da danneggiamento dell’apparecchio digitale sottratto. Anche tale argomento Ł incensurabile, per quanto già sopra riferito, nella sede di legittimità.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
La natura non particolarmente complessa delle questioni poste con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME