Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario articolare motivi specifici, chiari e pertinenti, che mettano in luce precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi porti non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio la vicenda.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto aggravato. L’imputato, ritenuto responsabile in primo grado, vedeva la sua condanna parzialmente riformata in appello. La Corte territoriale, pur confermando la sua colpevolezza, aveva revocato le statuizioni civili relative alla liquidazione del danno, rimettendo la questione al competente giudice civile. Nonostante questa parziale modifica, l’affermazione di responsabilità penale era rimasta invariata. Contro tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a cinque distinti motivi.
L’Analisi della Corte e la Genericità del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, bollandoli quasi interamente come inaccoglibili. I primi quattro motivi, incentrati sulla contestazione della responsabilità, sono stati giudicati ‘estremamente generici e formulati in fatto’. In altre parole, l’imputato non ha evidenziato errori giuridici o palesi contraddizioni nella motivazione della Corte d’Appello, ma ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa delle prove, sperando in un esito più favorevole. Questo tipo di approccio è precluso in sede di legittimità, dove la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti come se fosse un terzo grado di giudizio.
Anche il quinto motivo, che denunciava una presunta violazione procedurale legata alla mancata contestazione formale della circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto ‘in tempo di notte’ (art. 61, n. 5 c.p.), è stato ritenuto generico. La Corte ha sottolineato come il ricorrente non avesse tenuto conto della sentenza di primo grado, la quale aveva già ampiamente spiegato la rilevanza di tale circostanza come elemento che aveva facilitato la commissione del reato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della dichiarazione di inammissibilità è netta e instransigente. La Suprema Corte ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere le prove. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze di merito.
I motivi presentati dal ricorrente, volti a ‘ricostruire le prove in senso più favorevole’, si traducono in una richiesta di rivalutazione del fatto, attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata, che sia un’errata interpretazione di una norma (violazione di legge) o un’argomentazione illogica, contraddittoria o palesemente carente (vizio di motivazione). Non avendolo fatto, il ricorso è stato inevitabilmente respinto.
Conclusioni: L’Insegnamento della Suprema Corte
La decisione in commento è un monito per chiunque intenda adire la Suprema Corte. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore tecnico e una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Un’impugnazione basata su doglianze generiche o su una mera rilettura dei fatti non ha alcuna possibilità di successo e comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa di un’impugnazione efficace, volta a garantire la legalità e la coerenza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano eccessivamente generici e basati su una richiesta di riesame dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione. Non sono state individuate specifiche carenze legali o motivazionali nella sentenza d’appello.
Cosa si intende per ‘motivi di ricorso generici’?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono vaghe, non specificano in modo preciso l’errore commesso dal giudice precedente e si limitano a proporre una ricostruzione dei fatti più favorevole al ricorrente, senza criticare puntualmente la logica della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTEL DI SANGRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che, revocando quanto disposto in ordine alla liquidazione del danno in favore della parte civile – rimettendo la stessa al giudice civile -, ha parzialmen riformato la pronunzia di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di furto aggravato;
2.Considerato che i primi quattro motivi di ricorso (tutti incentrati sul contestazione della affermazione di responsabilità del ricorrente sono estremamente generici e formulati in fatto, volti a ricostruire le prove in senso più favorevol ricorrente, senza individuare carenze motivazionali della sentenza d’appello;
3.Considerato che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrent denunzia la violazione dell’art. 522 cod. proc pen. con conseguente nullità della sentenza, per difetto di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., è generico e non tiene conto della sentenza di primo grado, in cui si è ben spiegato la concreta rilevanza del “tempo di notte” nella fattispecie in esame, quale circostanza agevolatrice del reato;
4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024.