Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la precisione è tutto. Quando si impugna una sentenza, non basta un generico dissenso; è necessaria una critica puntuale e argomentata. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta e le lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due soggetti contro una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati. Le accuse riguardavano il reato di tentata estorsione, previsto dall’articolo 629 del codice penale. Ciascun ricorrente aveva sollevato specifiche doglianze.
Il primo imputato contestava la quantificazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio), ritenendola errata. Il secondo, invece, lamentava sia la mancata esclusione della recidiva sia il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante.
Entrambi i ricorsi, tuttavia, sono naufragati prima ancora di poter essere esaminati nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel vivo delle questioni sollevate (la pena era giusta? la recidiva andava esclusa?), ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio formale insuperabile: la genericità dei motivi presentati.
La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi. Ma cosa significa in pratica?
La Corte spiega che un ricorso non può essere una semplice lamentela. Deve essere un atto tecnico che:
1. Identifica chiaramente i capi o i punti della decisione impugnata che si intendono criticare.
2. Espone le ragioni di diritto che sostengono tale critica, creando una correlazione diretta tra l’argomentazione del ricorrente e quella del giudice di grado inferiore.
Nel caso del primo ricorrente, la contestazione sul trattamento sanzionatorio è stata giudicata generica perché non indicava con precisione quali passaggi della motivazione della Corte d’Appello fossero errati, né perché. Il ricorso si limitava a esprimere un dissenso, senza articolare una critica specifica e pertinente.
Analogamente, i motivi del secondo ricorrente (sulla recidiva e sull’attenuante) sono stati ritenuti privi di una puntuale enunciazione delle ragioni giuridiche e dei riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. In sostanza, anche in questo caso, mancava un confronto critico con la decisione della Corte d’Appello.
La Cassazione ha sottolineato che questa mancanza di specificità porta a un ricorso inammissibile, poiché impedisce al giudice di comprendere l’effettivo oggetto del contendere.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un rigore formale e sostanziale assoluto. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato, utilizzando argomentazioni giuridiche precise e pertinenti. Un’impugnazione generica non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente, trasformando un tentativo di ottenere giustizia in un’ulteriore sanzione economica.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché erano generici e non rispettavano il requisito della specificità dei motivi, come richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non indica chiaramente i punti della sentenza che si contestano e non espone le specifiche ragioni di diritto a sostegno della critica, mancando di un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32097 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BARI il 23/06/1986 NOME nato a MODUGNO 11 11/05/1977
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione per il ricorrente NOME COGNOME con cui si contesta vizio di motivazione con riferimento alla corretta quantificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla commissione del delitto nella forma tentata di cui all’art. 629 cod. pen. è generico, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicante chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso;
che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume inoltre dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che ha affrontato il tema del trattamento sanzionatorio in assenza di illogicità manifesta o irragionevolezza;
rilevato che il primo e secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente COGNOME NOME contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ad egli contestata e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. sono anch’essi generici, in quanto del tutto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 luglio 2025.