Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi dell’impugnazione siano specifici, pertinenti e, soprattutto, non una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare in un’impugnazione.
I Fatti del Caso
Tre persone, condannate nei precedenti gradi di giudizio, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano. I motivi del loro ricorso si concentravano principalmente su due punti:
1. Una presunta illogicità della motivazione e un’errata applicazione della legge penale riguardo all’elemento soggettivo del reato. In sostanza, sostenevano che non fosse stata provata correttamente la loro intenzione di commettere il reato contestato.
2. La violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per una valutazione inadeguata degli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale per la determinazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando entrambi i motivi, e di conseguenza l’intero ricorso, inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta formulazione del ricorso stesso. Vediamo nel dettaglio le motivazioni alla base di questa pronuncia.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo chiaro e distinto perché ciascuno dei due motivi presentati non potesse essere accolto. Le ragioni evidenziano due errori procedurali molto comuni e gravi.
Motivi Riproduttivi e Assenza di Critica Specifica
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’elemento soggettivo del reato, la Cassazione ha osservato che le argomentazioni dei ricorrenti erano semplicemente una riproposizione di doglianze già ampiamente valutate e respinte con motivazioni corrette dal giudice d’appello. Il ricorso non presentava una critica specifica e puntuale al ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a ripetere le stesse tesi. Per la Suprema Corte, un ricorso è inammissibile se non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, spiegando perché il ragionamento di quel giudice sarebbe errato.
Questioni Nuove non Ammesse in Cassazione
Il secondo motivo di ricorso, riguardante le circostanze attenuanti, è stato dichiarato inammissibile per una ragione diversa ma altrettanto importante. La Corte ha rilevato che questa questione non era stata sollevata come specifico motivo di appello nel grado precedente. Sebbene nei motivi di gravame precedenti ci fosse una generica prospettazione, essa è stata illustrata in termini specifici solo con il ricorso in cassazione. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che non si possano introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che dovevano essere oggetto di uno specifico motivo di appello. Il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità sulle decisioni precedenti, non una terza istanza di merito dove presentare nuove argomentazioni.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione della Suprema Corte offre importanti insegnamenti. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro a testa). Per evitare tale esito, un ricorso per Cassazione deve:
1. Essere specifico: Deve individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, evitando di riproporre in modo acritico le stesse argomentazioni già respinte.
2. Essere critico: Deve sviluppare un confronto argomentativo con la motivazione della decisione precedente, dimostrandone le falle.
3. Non introdurre questioni nuove: I motivi di ricorso devono vertere su questioni già devolute al giudice d’appello, salvo rari casi previsti dalla legge.
Questa ordinanza, dunque, funge da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione, specialmente nel giudizio di legittimità.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso è inammissibile se si limita a riprodurre doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza formulare una critica specifica e puntuale delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Si può presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso specificamente in Appello?
No. Un motivo di ricorso è considerato inammissibile in sede di legittimità se solleva una questione che non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di appello. Una censura solo genericamente accennata nel precedente grado e illustrata in dettaglio per la prima volta in Cassazione non è ammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della sentenza impugnata, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LUINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CURIGLIA CON MONTEVIASCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 646 cod. pen. per asserita carenza dell’elemento soggettivo del reato, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità dei prevenuti e sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata valutazione del disposto di cui all’art. 133 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito specifico oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consiglier Estensore