Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 proc. pen. in quanto non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F., Rv. 271060), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3-6, in tema di provenienza furtiva dell’assegno, di evidente consapevolezza di tale provenienza da parte dell’imputata, di condotte successive e autonomo di impossessamento tali da integrare la fattispecie di furto, consumato e tentato, aggravato dal mezzo fraudolento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.