Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12560 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’ANGELO DI BROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’insufficienza di prova della penale responsabilità nonché la mancanza delle condizioni di procedibilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilit dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3);
considerato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell’imputata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347) ed ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 3);
ritenuto che l’ultimo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.