Ricorso Inammissibile: la Cassazione sulla Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza: è fondamentale articolare motivi chiari, pertinenti e, soprattutto, specifici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo, dichiarando un ricorso inammissibile per la genericità delle censure mosse. Questo caso offre spunti preziosi sull’importanza di una critica puntuale alla decisione impugnata, specialmente in temi come le attenuanti generiche e la recidiva.
I Fatti del Processo
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte lamentando due aspetti della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. In primo luogo, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato tutti gli elementi a suo favore. In secondo luogo, censurava l’applicazione della recidiva, ritenendola ingiustificata.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le doglianze, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, offrendo una chiara lezione su come redigere un ricorso efficace.
Sulle Attenuanti Generiche: è Sufficiente il Riferimento agli Elementi Negativi
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito che il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. È invece sufficiente che la sua motivazione si basi su un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi di rilievo. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente operato in tal senso, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Sulla Recidiva: un Altro Caso di Ricorso Inammissibile per Genericità
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. La Corte ha evidenziato che, a fronte di un’ampia e articolata argomentazione dei giudici di merito sull’applicazione della recidiva, il ricorrente si era limitato a prospettare doglianze generiche. Mancava una vera e propria analisi critica della motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso non spiegava perché le ragioni dei giudici d’appello fossero errate, limitandosi a riproporre una tesi difensiva senza confrontarsi con la decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea un aspetto cruciale del processo penale: un ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi devono essere specifici, tecnici e devono instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare i vizi logici o giuridici della decisione e argomentarli in modo puntuale. La decisione insegna che la forma e la sostanza dell’impugnazione sono inscindibili: una difesa tecnicamente carente equivale, agli occhi della Suprema Corte, a una difesa inesistente.
Perché il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto infondato?
Perché, secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che motivi il diniego facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
Cosa significa che un motivo di ricorso è privo di specificità?
Significa che il motivo si limita a esporre doglianze generiche senza condurre un’analisi critica e puntuale della motivazione della sentenza impugnata. In pratica, non spiega perché il ragionamento del giudice precedente sia sbagliato, violando così i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NEMOLATO FELICE nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorsb proposto nell’interessi di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4);
considerato che il secondo motivo, con il quale si censura l’applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte dell’ampia argomentazione dei giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4), si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica della motivazione posta alla base della decisione impugnata in punto di apprezzamento della recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.