Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle insidie più comuni nel processo penale, specialmente in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di impugnazione possa portare a una pronuncia di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto difetto di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che il motivo presentato era “intrinsecamente aspecifico”. Questo significa che la critica mossa alla sentenza di secondo grado era troppo generica e non si confrontava in modo concreto e puntuale con le argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello. In sostanza, il ricorso non spiegava perché la motivazione della Corte territoriale fosse errata, limitandosi a una doglianza astratta.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte ha sottolineato un punto cruciale: la sentenza d’appello, pur essendo stata impugnata formalmente solo per questioni relative alla dosimetria della pena
(ovvero la quantificazione della sanzione), aveva comunque proceduto a una “congrua ricostruzione del fatto ascritto”. Il ricorrente, nel suo atto, ha completamente ignorato questa ricostruzione, fallendo nel dovere di confrontarsi specificamente con il ragionamento del giudice di merito. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche precise e pertinenti alla decisione che si intende contestare. Non è sufficiente enunciare un principio di diritto in astratto o lamentare un vizio in modo generico. È necessario dimostrare come quel vizio si sia concretizzato nella specifica sentenza impugnata.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati o una critica vaga alla decisione del giudice. Deve, al contrario, essere un’analisi mirata che individui con precisione i punti di debolezza logico-giuridica della sentenza. In caso contrario, come dimostra questa ordinanza, la conseguenza è la declaratoria di un ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questo serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione rigorosi e ben argomentati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto “intrinsecamente aspecifico”, ovvero troppo generico e non si confrontava in modo puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Qual era l’unico motivo di ricorso proposto dall’imputato?
L’unico motivo era un presunto difetto di motivazione della sentenza in relazione alla mancata verifica dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale (immediata declaratoria di cause di non punibilità).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45085 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45085 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 05/09/1978
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per il re previsto dagli artt. 56 e 624bis cod.pen..
Il ricorso è inammissibile.
Difatti, l’unico motivo proposto e inerente al dedotto difetto di motivazion della sentenza in punto di mancata verifica dei presupposti previsti dall’art. cod.proc.pen., risulta intrinsecamente aspecifico, non confrontandosi in alcu modo con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che – pure in presenza di un gravame inerente alla sola dosimetria della pena – ha proceduto a una congrua ricostruzione del fatto ascritto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
iere estensore Il Consi
COGNOME Il Presidente
Così deciso il 7 novembre 2024