Ricorso Inammissibile: Quando la Scusa della Lingua Straniera Non Basta
Nel complesso mondo della procedura penale, l’istituto del ricorso inammissibile rappresenta un filtro fondamentale per garantire l’efficienza della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come i motivi di ricorso, se manifestamente infondati o meramente ripetitivi, non possano superare il vaglio di legittimità. Il caso analizzato riguarda un imputato che, per contestare la sua condanna, ha invocato la mancata conoscenza della lingua italiana, una difesa che si è rivelata controproducente.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero veniva condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 187, comma 8, del Codice della Strada, commesso a Trieste. La condanna scaturiva da un controllo stradale durante il quale l’uomo era stato trovato alla guida in stato di alterazione psicofisica, senza patente e dopo aver provocato un sinistro.
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi principali:
1. Errata applicazione della legge: sosteneva che i giudici di merito avessero ingiustamente respinto la sua eccezione sulla mancata conoscenza della lingua italiana.
2. Vizio di motivazione: lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato il diniego della pena minima.
3. Ulteriore vizio di motivazione: contestava il rigetto della sua richiesta di giudizio abbreviato subordinato all’esame di un testimone, che avrebbe dovuto confermare le sue difficoltà linguistiche.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte con logica e coerenza dalla Corte d’Appello. Inoltre, le argomentazioni sono state ritenute ‘manifestamente infondate’.
Questo provvedimento evidenzia un principio cardine del nostro sistema: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già vagliate, senza individuare vizi specifici, va incontro a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché la Scusa della Lingua È Stata Respinta?
La Corte ha smontato la tesi difensiva con un argomento logico e fattuale. La stessa Corte d’Appello aveva evidenziato come l’imputato, durante il controllo, fosse stato perfettamente in grado di spiegare agli agenti di essersi recato poco prima presso il Ser.T. per ricevere una dose di metadone prescrittagli. Questa circostanza, secondo i giudici, dimostrava una conoscenza della lingua italiana sufficiente a comprendere la situazione, rendendo la sua successiva affermazione di ignoranza linguistica una mera congettura difensiva.
Di conseguenza, anche il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’esame di un teste è stato ritenuto corretto: la conoscenza della lingua era già stata accertata, rendendo superflua ogni ulteriore prova sul punto.
Analisi del Trattamento Sanzionatorio
Anche il motivo relativo alla pena è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la scelta del rito abbreviato non comporta automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito avevano correttamente negato tali attenuanti non solo per questo, ma anche in considerazione dei numerosi precedenti penali dell’imputato e della gravità della sua condotta. Guidare senza patente e in stato di alterazione, fino a causare un incidente, è un comportamento di notevole allarme sociale che giustifica una pena non minima.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame conferma che le strategie difensive devono essere fondate su elementi concreti e non su pretestuose affermazioni. La presunta incomprensione della lingua italiana, se smentita dai fatti, non solo non aiuta l’imputato ma può rafforzare la convinzione dei giudici sulla strumentalità delle sue argomentazioni. Inoltre, la decisione ribadisce la natura del giudizio di Cassazione e le conseguenze di un ricorso inammissibile: la condanna non solo diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche onerato del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Una lezione importante sull’uso oculato degli strumenti di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, ovvero privi di qualsiasi base logica o giuridica, oppure quando si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza individuare specifici vizi di legittimità.
Affermare di non conoscere la lingua italiana è una difesa sempre valida?
No. Secondo questa ordinanza, tale affermazione non è valida se è contraddetta dai fatti. Se l’imputato ha dimostrato, in altre fasi del procedimento (come durante un controllo di polizia), di essere in grado di comunicare e comprendere la lingua, la sua tesi difensiva può essere considerata infondata.
La scelta del rito abbreviato garantisce l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche?
No. La Corte ha confermato che la scelta di un rito processuale come quello abbreviato non dà diritto automaticamente alle circostanze attenuanti generiche. La loro concessione dipende dalla valutazione complessiva del giudice sulla gravità del reato, sulla condotta dell’imputato e sui suoi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40986 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40986 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in KOSOVO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d’appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 12 febbraio 2025, che ha confermato la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in ordine al reato di cui all’art. 187, co. 8, d. lgs 285 del 30 aprile 1992 commesso in Trieste il 10 giugno 2022.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a tre motivi: con il primo si deduce errata applicazione di legge e vizio di motivazione avendo la Corte dichiarato inammissibile il motivo con cui era stata rilevata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato; con il secondo ci si duole del vizio di motivazione circa la richiesta di applicazione del minimo della pena; con il terzo si lamenta il vizio di motivazione in relazione alle doglianze espresse in merito al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato all ‘ esame del teste che avrebbe potuto confermare che l ‘ imputato non conosceva la lingua italiana.
Rilevato che i motivi dedotti sono inammissibili in quanto reiterativi di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo logico e coerente e, comunque, manifestamente infondati.
Con argomenti logici che non soffrono di alcuna criticità la Corte territoriale ha rigettato il motivo dedotto secondo cui l’imputato non comprendeva la lingua italiana e che il verbale redatto in occasione del controllo non sarebbe rispondente al vero, trattandosi di un modulo prestampato. E’ stato , innanzitutto, relegato a mera congettura l’argomento difensivo secondo cui gli operanti no n avrebbero verificato la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato evidenziando che «non si comprende come avrebbe fatto l’imputato a spiegare agli agenti di essersi recato poco prima presso il Ser.T. dove aveva ricevuto la dose di metadone che gli era stata prescritta per disintossicarsi».
Da ciò la Corte territoriale ha inferito la condivisibilità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato da parte del primo giudice, che era stata subordinata alla condizione dell’esame di un teste che avrebbe dovuto confermare la conoscenza o meno della lingua italiana da parte dell’imputato , che era già stata acquisita, argomento questo che viene reiterato con il terzo motivo di ricorso, senza confrontarsi con la motivazione spesa dalla sentenza di merito che attiene alla accertata conoscenza della lingua italiana anche tramite quanto detto sopra circa l’essersi l’imputato recato al Ser.t. .
Parimenti inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio .
Con congrui richiami giurisprudenziali la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche spiegando che le stesse non possano essere ricollegate alla scelta di definire il processo con le forme del rito abbreviato (Sez. 3, n 46463 del 15/11/2019, Rv. 277271) ponendo tra l’altro l’accento sui numerosi precedenti penali annoverati dall’imputato ol tre che alla gravità della condotta, essendosi l’imputato posto alla guida dell’autovettura senza patente di guida e in condizioni di alterazione psicofisica evidenti e rilevanti al punto da provocare un sinistro
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr oc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME